Concetti Chiave
- La regola giuridica del sottoparanco impone al vettore la responsabilità dei rischi durante l'imbarco delle merci dalla banchina alla nave.
- La clausola "fio" può derogare tale responsabilità, imponendo al caricatore l'obbligo di imbarco, ma non è applicabile nei trasporti internazionali.
- Il comandante della nave ha una responsabilità personale per lo stivaggio corretto delle merci all'interno della stiva, con conseguenze in caso di errore.
- Le "stallìe" sono tempi stabiliti per le operazioni di carico e scarico, calcolati in ore o giorni lavorativi, secondo il Codice della navigazione.
- La regola del sottoparanco è fondamentale nel diritto della navigazione per prevenire controversie legali e gestire i rapporti tra le parti.
Responsabilità del vettore
il caricatore consegna le merci al vettore sulla banchina (sottoparanco) e questi dovrà provvedere a spostare le merci dalla banchina alla nave. Se le merci subiscono un danno mentre si trovano ancora sulla banchina, essi graveranno sul vettore, poiché egli è tenuto a rispondere dei rischi legati all’imbarco dei beni oggetto del trasporto totale o parziale.
Nella prassi, però, tale regola viene generalmente derogata dalle parti: i formulari possono contenere la cosiddetta «clausola fio (acronimo di «free in and out»), in virtù della quale i contraenti possono disporre che le operazioni di imbarco debbano essere compiute dal caricatore.
La suddetta clausola non può essere applicata con riferimento a un trasporto internazionale: la normativa internazionale, infatti, prevede in maniera inderogabile che le operazioni di imbarco delle merci siano effettuate obbligatoriamente dal vettore.
Nell’ambito dell’imbarco delle merci, un ruolo essenziale è svolto dal comandante della nave. Su questi grava una forma di responsabilità personale per lo stivaggio della merce. Una volta che il vettore l’ha trasferita dalla banchina all’interno della nave, il comandante sarà tenuto a controllare che la merce venga effettivamente collocata dai membri dell’equipaggio solo ed esclusivamente all’interno dei locali adibiti al trasporto delle merci (la stiva). I danni derivati da un errore di stivaggio gravano solo sul comandante.
Il Codice della navigazione, inoltre, prevede un istituto particolare denominato «stallìe»: l’espressione attiene agli intervalli di tempo entro i quali si suppone possano essere concluse le attività di caricazione e scaricazione delle merci. Le stallìe possono essere calcolate ad ore o a giorni (sono computabili solo quelli lavorativi).
Nel corso degli anni, all’interno del nostro ordinamento la regola del sottoparanco ha acquisito una rilevanza fondamentale: essa consente di gestire con grande precisione i rapporti inerenti al diritto della navigazione, evitando l’insorgere di controversie e contenziosi di natura legale.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità del vettore riguardo alle merci sulla banchina?
- Cosa prevede la clausola "fio" e quando non può essere applicata?
- Qual è il ruolo del comandante della nave nello stivaggio delle merci?
Il vettore è responsabile dei danni alle merci mentre si trovano sulla banchina, poiché deve rispondere dei rischi legati all'imbarco dei beni.
La clausola "fio" prevede che le operazioni di imbarco siano compiute dal caricatore, ma non può essere applicata nei trasporti internazionali, dove è obbligatorio che il vettore effettui l'imbarco.
Il comandante ha la responsabilità personale di controllare che le merci siano collocate correttamente nella stiva, e i danni da errori di stivaggio gravano su di lui.