Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il ruolo giuridico dell'armatore è disciplinato da normative nazionali, come il codice della navigazione, e internazionali, come la Convenzione di Londra del 1976.
  • A livello europeo non esiste una disciplina specifica per la figura dell'armatore, ma ci sono direttive che riguardano aspetti assicurativi.
  • L'armatore è definito come il soggetto che arma la nave, ovvero la dota di beni necessari per il viaggio marittimo.
  • Secondo il Codice della Marina Mercantile del 1865, l'armatore è colui che impiega la nave per viaggi, munendola di oggetti necessari e affidandola a un capitano.
  • L'armatore si caratterizza per possedere una nave, armarla e nominare un capitano per la sua gestione.

Figura giuridica dell’armatore

Il ruolo giuridico dell’armatore è disciplinato da fonti normative nazionali e fonti internazionali.
1) Punto di vista nazionale: vi è il codice della navigazione (nulla detta invece il codice civile) che disciplina l’armatore.
2) Punto di vista internazionale: vi è per la disciplina dell’armatore la Convenzione di Londra (1976) che disciplina soprattutto la materia della responsabilità.
3) A livello europeo in realtà non esiste una disciplina specifica dedicata alla figura dell’armatore non vi sono direttive e regolamenti che la disciplinano.

Esistono semmai direttive (o comunque provvedimenti) che riguardano l’armatore, ma soprattutto sotto aspetti assicurati (esistono direttive che disciplinano la copertura assicurativa degli armatori).
Cosa si intende per armatore? Quali concetti evoca la parola armatore?
La figura dell’armatore, in via approssimativa, potrebbe essere definito come colui che arma la nave (soggetto che arma la nave). Cosa significa “armare la nave”? Significa “dotare la nave di tutti quei beni in termini di arredi, attrezzi, beni necessari ecc ai fini del compimento del viaggio marittimo”.
Alla luce di quanto appena detto (definizione generale di “armamento della nave”) quali sono gli strumenti necessari per far partire una nave?
1) Motore
2) Ancore.
3) Scialuppe di salvataggio
4) Cabine Ecc.
Occorre però ora fare un confronto tra quanto previsto dal cod. nav. e quanto previsto dal “Codice della Marina Mercantile” (un codice previgente, del 1865): cosa prevedeva quest’ultimo codice? Questo definiva l’armatore come colui che impiega (cioè utilizza) una nave per viaggi o spedizioni, munendola degli oggetti a ciò necessari e affidandola alla direzione di un capitano/comandante (NB prima si parlava solo di capitano). L’armatore si caratterizzava sotto un triplice profilo:
1) Era colui che aveva una nave;
2) La armava;
3) Nominava un capitano.

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