Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il noleggiatore deve fornire indicazioni al noleggiante per i viaggi, che poi trasmette al comandante.
  • La clausola "employment" permette al noleggiatore di impartire ordini direttamente al comandante, evitando errori di trasmissione.
  • In caso di danni causati da ordini del noleggiatore, il noleggiante può rivalersi grazie alla clausola "indemnity".
  • Il codice della navigazione tutela il noleggiante, bilanciando la sua responsabilità con la possibilità di rivalersi sui danni.
  • Il noleggiatore ha una tutela con riserva, tenendo conto della responsabilità del noleggiante come armatore.

Clausole di Employment e indemnity

Per definizione, il noleggiante si obbliga a compiere i viaggi ordinati dal noleggiatore. Quest’ultimo è dunque tenuto a fornire indicazioni in merito al viaggio che deve essere svolto. Il codice della navigazione si preoccupa di verificare a quale soggetto le suddette indicazioni devono essere dettate. Il principio generale è quello per cui il noleggiatore deve dare istruzioni e ordini al noleggiante quale controparte contrattuale.

L’applicazione completa di tale principio implica lo svolgimento di un duplice passaggio: la fornitura delle indicazioni al noleggiante e la loro trasmissione al comandante. Ciò può talvolta implicare un errore di trasmissione. Per evitare che tale ipotesi si verifichi, i formulari contrattuali contengono una clausola denominata «employment», in virtù della quale il noleggiatore ha la facoltà di impartire ordini e istruzioni direttamente al comandante della nave, evitando dunque il doppio passaggio sopra riportato.
Talvolta può sussistere l’ipotesi in cui in esecuzione di tali ordini si verifichino danni. Questo è il caso in cui il noleggiatore imponga al comandante di portare la nave in un determinato punto del porto il cui fondo risulti talmente basso da arrecare danni alla nave. Secondo i principi generali del diritto della navigazione, di tali danni dovrebbe rispondere il noleggiante; nei formulari viene però inserita un’ulteriore clausola denominata «indemnity», in funzione della quale il noleggiante ha il diritto di rivalersi sul noleggiatore qualora terzi chiedano un risarcimento dei danni subiti in esecuzione degli ordini impartiti dal noleggiatore.
Sotto questo profilo, il codice della navigazione pone dunque una particolare tutela nei confronti del noleggiante, pur tenendo in grande considerazione la responsabilità che il suo ruolo di armatore implica. In definitiva, è possibile affermare che il noleggiatore gode di una tutela con riserva.

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