Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La responsabilità dell'armatore è regolata dal Codice della navigazione e dalla Convenzione di Londra del 1976, che dettaglia la materia dei danni marittimi.
  • L'articolo 274 del Codice della navigazione stabilisce che l'armatore è responsabile indirettamente per le azioni dell'equipaggio.
  • Giudici possono applicare articoli del Codice civile, come 2049 e 2050, per casi di responsabilità extracontrattuale legati alla navigazione.
  • La navigazione è considerata pericolosa dai giudici solo se coinvolge materiali altamente inquinanti, infiammabili o esplosivi.
  • La responsabilità dell'armatore si estende anche al trasporto di persone o cose, con l'applicazione dell'articolo 2051 del Codice civile.

Articolo 274 del Codice della navigazione

La responsabilità dell’armatore è disciplinata da due fonti normative:
- codice della navigazione che contiene diverse disposizioni di ampio respiro inerenti sia alla figura dell’armatore sia la relativa responsabilità;
- convenzione di Londra del 1976 che disciplina in modo estremamente dettagliato la responsabilità dell’armatore. In particolare, la convenzione regolamenta la materia relativa ai danni subiti da un soggetto nel corso di un viaggio.

Chi. subisce il danno è titolare di un credito (definito «marittimo»(; l’armatore gli è debitore.
L’articolo 274 del codice della navigazione stabilisce che l’armatore è responsabile di quanto commesso dall’equipaggio. In capo all’armatore sorge dunque responsabilità indiretta. Per questo motivo, a tal proposito i giudici si riservano la possibilità di. Regolamentare la materia anche tramite l’applicazione di due norme del Codice civile sulla responsabilità extracontrattuale:
- l’articolo 2049, relativo alla responsabilità di padroni e committenti per i fatti commessi dai propri sottoposti;
- l’articolo 2050, che disciplina la responsabilità relativa ai danni derivanti dallo svolgimento di un’attività pericolosa. A tal proposito si sono delineate due diverse concezioni: alcuni studiosi ritengono che la navigazione sia sempre rischiosa a causa dell’imprevedibilità del mare; i giudici, però, tendono ad adottare una soluzione più restrittiva, definendo pericolosa la navigazione solo nel caso in cui sulla nave vengano imbarcate sostanze altamente inquinanti, infiammabili o esplosive.
La responsabilità dell’armatore riguarda anche il trasporto di persone o cose. A tal proposito i giudici tendono ad applicare contestualmente all’articolo 274 del C.n. l’articolo 2051 del c.c.

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