Concetti Chiave
- La rescissione del contratto si applica quando ci sono anomalie genetiche al momento della stipula, come lo stato di pericolo o lesione, ma non ha effetto retroattivo.
- La risoluzione del contratto scioglie il rapporto come se non fosse mai esistito ed è causata da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità.
- La risoluzione per inadempimento richiede un'azione giudiziale e non ha effetto retroattivo, ripristinando le prestazioni già eseguite.
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta libera le parti dalle obbligazioni contrattuali, con possibili aggiustamenti proporzionali in caso di impossibilità parziale.
- La risoluzione per eccessiva onerosità si applica se eventi straordinari e imprevedibili causano un grave squilibrio tra le prestazioni, ma può essere evitata riequilibrando le condizioni.
è l’azione che rende inefficace il contratto; può essere chiesta nel caso in cui il contratto presenti anomalie genetiche, ovvero risalenti al momento della sua stipula. Si può chiedere la rescissione del contratto se concluso in stato di pericolo e per lesione.
Per esperire un’azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo occorrono due presupposti [art.
1447 codice civile] :· lo stato di pericolo in cui si trovava uno dei due contraenti o un’altra persona che ha spinto il contraente alla stipula; devono ricorrere le condizioni previste per lo stato di necessità dagli artt. 2045 Cod. civ.; non sarebbe sufficiente un pericolo riguardante esclusivamente le cose; la nozione di stato di pericolo diverge da quella di stato di necessità, infatti il contratto è rescindibile anche se lo stato di pericolo è causato volontariamente o era evitabile;
· l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere [art.

Per esperire un’azione di rescissione di un contratto (sinallagmatico) per lesione si richiedono [art. 1448 codice civile] :
· una lesione (e. oggettivo) ovvero una sproporzione tra le due prestazioni (la prestazione dovuta deve avere un valore più che doppio rispetto alla controprestazione) che deve valere fino al momento in cui la domanda è proposta; se per successivi mutamenti di valore si è eliminato lo squilibrio, non v’è ragione di rescindere il contratto;
· lo stato di bisogno (e. oggettivo) della parte danneggiata, ovvero uno stato di difficoltà economica tale da incidere sulla corretta valutazione del contratto;
· che l’altra parte (e. soggettivo) abbia approfittato dello stato di bisogno.
L’azione di rescissione per lesione non è ammissibile riguardo ai contratto aleatori.
Il contraente contro cui è proposta un’azione rescissione può evitarla eliminando la sproporzione tra le due prestazioni.
La rescissione non ha efficacia retroattiva, e quindi non può pregiudicare i diritti acquisiti da terzi, salve l’applicazione dei principi sulla trascrizione [art. 1452 cod. civ.].
L’azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto.
L’azione di risoluzione (dopo la conclusione)
L’azione di risoluzione serve a sciogliere il rapporto contrattuale e fare come se non sia mai esistito; si hanno tre cause principali di risoluzione: per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità.
L’azione di risoluzione per inadempimento; in un contratto a prestazioni corrispettive qualora una delle parti risulti inadempiente, all’altra è concesso o la possibilità di insistere per l’adempimento chiedendo la cd. manutenzione del contratto, o di esercitare il diritto potestativo di agire per la risoluzione del contratto, il contratto verrà considerato come mai stipulato. La parte non inadempiente in entrambi i casi avrà il diritto di chiedere il rimborso delle spese dovute o al ritardo della prestazione o all’assoluto inadempimento [art. 1453 codice civile].
Per ottenere la risoluzione del contratto è necessario presentare una domanda giudiziale; spetterà quindi al giudice accertare se vi è stato effettivamente inadempimento del contratto e se la responsabilità di questo deve attribuirsi al convenuto. Il giudice con sentenza costitutiva dovrà anche dichiarare che l’inadempimento non abbia scarsa importanza [art. 1455 Cod. civ.]. Una volta accolta la domanda dal giudice, l’altra parte non potrà più operare per l’adempimento, salvo il consenso della parte che si è rivolta al giudice; allo stesso modo la parte che ha fatto domanda di risoluzione non potrà pretendere l’adempimento. La risoluzione non ha effetto retroattivo [art. 1458 Cod. civ.], non solo il contratto non produce più effetti, ma le prestazioni già eseguite devono essere restituite. Non ha efficacia retroattiva per i contratti ad esecuzione continuata e periodica. Opera esclusivamente tra le parti.
La risoluzione di diritto è la risoluzione di un contratto che può avvenire solo nei tre casi espressamente previsti dall’ordinamento :
· Clausola risolutiva espressa, clausola contrattuale con cui le parti si accordano, al momento della stipula, per considerare risolto il contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta o non venga adempiuta rispettando le modalità pattuite [art. 1456 codice civile]. In seguito all’inadempimento della specifica obbligazione, il contratto non viene considerato automaticamente risolto, viene attribuito alla parte non inadempiente il diritto potestativo di chiedere la risoluzione semplicemente comunicandolo all’altra parte. Dalla ricezione della comunicazione il contratto si intende sciolto. Tale clausola stimola le parti a non ritardare.
· Diffida ad adempiere, qualora nel contratto manchi una clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente può intimare l’altro contraente ad adempiere entro un termine congruo (> 15 gg), dichiarando che, qualora non si verifichi l’adempimento entro detto termine, il contratto sarà da considerare risolto [art. 1454 codice civile]. La risoluzione del contratto opera di diritto e non vi sarà necessità di alcuna iniziativa giudiziale.
· Termine essenziale, termine oltre il quale la prestazione diviene inutile [art. 1457 codice civile]. L’essenzialità del termine può essere oggettiva, qualora derivi dalla natura stessa della prestazione, oppure può essere soggettiva, quando deriva da accordi contrattuali circa l’interesse alla prestazione dopo il termine. Il contratto si considera risolto allo scadere del termine, a meno che la parte interessata non comunichi che ha interesse ad accettare un adempimento tardivo con una raccomandata entro tre giorni dalla data fissata.
Eccezione di inadempimento: qualora termini stabiliti siano stabili dalle parti o risultino dalla natura del contratto, la parte tenuta ad adempiere successivamente può legittimamente rifiutare di eseguire la propria prestazione, qualora l’altra parte risulti inadempiente o non offre di adempiere contemporaneamente alla propria [art. 1460 Cod. civ.]. si applica anche nel caso che la prestazione sia già stata adempiuta ma in modo inesatto. Occorre oltre all’inadempimento anche il rifiuto in buona fede. Infatti l’inadempimento a cui si fa ricorso deve essere di importanza sufficiente da giustificare l’eccezione a cui si fa ricorso.
Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti qualora il patrimonio di una delle parti sia divenuto tale da mettere in pericolo la sua prestazione, è concesso all’altra parte di sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta [art. 1461 codice civile], unica eccezione si è prestata idonea garanzia.
La clausola del solve et repete è la clausola con cui si dispone che una parte non può opporre eccezionial fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta [art. 1462 codice civile]. È compresa tra le clausole vessatorie. Tale clausola non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto e il giudice può sospendere la condanna all’adempimento qualora ricorrano gravi motivi.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta: Nei contratti a prestazioni corrispettive l’impossibilità sopravvenuta libera la parte dalla prestazione dovuta, e libera quindi l’altra parte dalla controprestazione, dando luogo alla risoluzione (di diritto) del contratto [art. 1463 codice civile].
Se la prestazione diviene solo parzialmente impossibile dovrà essere proporzionalmente ridotta la controprestazione; la risoluzione sarà parziale, ma se la parte residua non interessa la parte può recedere dal contratto [art. 1464 Cod. civ.]
Nel contratto ad effetto reale nel caso di perimento di merci durante il trasporto il destinatario è obbligato a pagare lo stesso il corrispettivo in quanto il contratto si è perfezionato al momento del consenso e non della consegna [art. 1465 Cod. civ.].
La risoluzione per eccessiva onerosità (clausola rebus sic stantibus) ha luogo quando si verificano le tre condizioni [art. 1467 codice civile]:
· che il contratto prevede il decorso di un certo lasso di tempo tra la stipula e l’esecuzione della prestazione;
· che sopravvenga un’eccessiva onerosità a carico di una della parti: tale onerosità dovrà comportare un grave squilibrio tra le due prestazioni;
· l’eccessiva onerosità dovrà essere dipesa da eventi straordinari ed imprevedibili.
La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori. La risoluzione per eccessiva onerosità può essere evitata eliminando lo squilibrio tra le due prestazioni[art. 1467 Cod. civ.].
Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte l’eccessiva onerosità non da luogo alla risoluzione del contratto ma solo alla sua rivedibilità: la parte obbligata può chiedere una riduzione della sua prestazione in modo da ricondurla ad equità [art. 1468 Cod. civ.]
Domande da interrogazione
- Quali sono i presupposti per richiedere la rescissione di un contratto concluso in stato di pericolo?
- Quando è possibile esperire un'azione di rescissione per lesione?
- Quali sono le cause principali di risoluzione del contratto?
- Cosa comporta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive?
- In quali casi si applica la risoluzione per eccessiva onerosità?
Per richiedere la rescissione di un contratto concluso in stato di pericolo, occorrono due presupposti: lo stato di pericolo in cui si trovava uno dei contraenti o un'altra persona, e l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.
L'azione di rescissione per lesione è possibile quando vi è una sproporzione tra le prestazioni, uno stato di bisogno della parte danneggiata, e l'altra parte ha approfittato di tale stato di bisogno. Non è ammissibile per contratti aleatori.
Le cause principali di risoluzione del contratto sono l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta, e l'eccessiva onerosità.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta libera la parte dalla prestazione dovuta e l'altra parte dalla controprestazione, portando alla risoluzione del contratto. Se la prestazione diviene solo parzialmente impossibile, la controprestazione sarà proporzionalmente ridotta.
La risoluzione per eccessiva onerosità si applica quando il contratto prevede un certo lasso di tempo tra la stipula e l'esecuzione, sopravviene un'eccessiva onerosità a carico di una parte, e tale onerosità è dovuta a eventi straordinari e imprevedibili.