Concetti Chiave
- L'autonomia contrattuale è limitata dalle leggi che non possono essere eluse, come stabilito dall'art. 1374 del Codice Civile.
- Il contratto vincola le parti non solo a quanto espresso, ma anche alle conseguenze legali, usi ed equità.
- Le norme legislative garantiscono che i contratti rispettino i limiti legali, vietando ad esempio la vendita di parti del corpo.
- I requisiti essenziali del contratto includono forma, oggetto, causa e accordo delle parti, secondo l'art. 1325.
- La libertà di scelta della forma contrattuale è relativa, con l'art. 1350 che richiede forme specifiche per certi contratti, come gli immobiliari.
Requisiti di forma e contenuto
Il contenuto del contratto è in parte soggetto a un’integrazione eteronoma ad opera della legge. L’autonomia contrattuale incontra un limite invalicabile proprio nelle fonti legislative, le quali non possono essere in alcun caso eluse. Ciò si evince chiaramente dalla lettura dell’art. 1374 C.C.
Art. 1374: il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Ovviamente questa disposizione non mira ad annullare la volontà delle parti, ma si preoccupa di fare in modo che essa si muova sempre all’interno dei confini tracciati dal legislatore. È il motivo per cui, ad esempio, è severamente vietato concludere un contratto che abbia ad oggetto la vendita di parte del proprio corpo (ciò contrasterebbe con l’art. 5 del codice civile), ma nulla impedisce di stipulare un accordo che abbia ad oggetto la vendita di un immobile.
In questo modo si garantisce un bilanciamento fra la volontà dei contraenti e la necessità di osservare le norme imperative.
La forma è uno dei 4 requisiti essenziali del contratto (art. 1325) insieme a oggetto, causa e accordo delle parti.
L’autonomia contrattuale lascia le parti libere di optare per la forma che ritengono più opportuna, ma questa libertà è solo relativa: l’art. 1350 impone la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata per alcune tipologie di contratto, ad esempio quelli immobiliari.