Concetti Chiave
- Il contratto richiede elementi essenziali: accordo delle parti, oggetto, causa e forma, secondo gli articoli 1324 e 1325 del codice civile.
- La nullità del contratto avviene se manca un elemento essenziale o se è contrario a norme imperative, come specificato dall'articolo 1418.
- Elementi accessori, come termine e condizione, non influenzano la validità del contratto se assenti, secondo l'articolo 1419.
- L'articolo 1326 chiarisce che il contratto si conclude quando entrambe le parti accettano l'accordo. La conoscenza dell'accettazione segna la conclusione del contratto.
- Differenziare tra norme imperative (inderogabili) e descrittive è cruciale, poiché influisce sulla validità del contratto.
Indice
Requisiti essenziali del contratto
Il contratto presenta alcuni requisiti enucleati dagli artt. 1324 e 1325: accordo delle parti; oggetto; causa; forma.
L’art. 1418 afferma che il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Esso è inoltre nullo nel caso in cui, fatte salve le eccezioni di legge, non consti degli elementi essenziali individuati dall’art.1325.
Oltre agli elementi essenziali, nel contratto possono confluire anche elementi accidentali o accessori (il termine, la condizione o ulteriori fonti di regolamentazione individuate dalle parti). L’assenza dell’elemento essenziale determina la nullità del contratto; in assenza di un elemento accessorio in contratto (art. 1419) può mantenere la sua validità.
Norme imperative e descrittive
Per comprendere la disposizione contenuta nell’art. 1418 è necessario operare una distinzione tra norma imperativa o descrittiva. Una norma è imperativa quando è inderogabile. Une esempio è costituito dallo stesso art. 1325 o dall’art. 1229 (che prevede le clausole di esonero da responsabilità). Una norma è invece descrittiva nel caso in cui il suo contenuto non sia inderogabile.
L’art. 2744, ad esempio, prevede che il patto con il quale la proprietà del bene dato in pegno o in bene si trasferisce come effetto dell’adempimento perché è contrario a una norma imperativa. Il patto è nullo per il semplice fatto che esso è contrari a una norma imperativa. L’art. 1376, ancora, dispone che ogni contratto debba essere eseguito secondo buona fede. Tale disposizione costituisce una norma descrittiva e non imperativa: dalla sua inosservanza, dunque, non scaturisce la nullità del contratto.
Stabilire se una norma è di natura dispositiva o imperativa spesso non è semplice. Farlo tuttavia è essenziale perché attribuire inderogabilità o meno al contratto implica conseguenze nettamente diverse.
Accordo delle parti nel contratto
L’art. 1326 analizza l’elemento essenziale dell’accordo delle parti nel contratto. Il contratto è considerato concluso nel momento in cui entrambe le parti hanno unanimemente accettato l’accordo: l’elemento costitutivo del contratto, dunque, non è la volontà (l’intenzione), bensì l’accordo, cioè l’effettiva accettazione di quanto stabilito. Nel nostro ordinamento vige il principio della consensuali: il contratto è concluso nel omento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accordo non è però considerato momento perfezionativo di ogni tipo di contratto: i contratti reali, infatti, si perfezionano con la datio rei (consegna della cosa).
Domande da interrogazione
- Quali sono i requisiti essenziali di un contratto secondo gli articoli 1324 e 1325?
- Cosa determina la nullità di un contratto secondo l'articolo 1418?
- Qual è la differenza tra norme imperative e norme descrittive nel contesto contrattuale?
I requisiti essenziali di un contratto sono l'accordo delle parti, l'oggetto, la causa e la forma, come enucleato dagli articoli 1324 e 1325.
Un contratto è nullo se è contrario a norme imperative o se manca degli elementi essenziali individuati dall'articolo 1325, salvo eccezioni di legge.
Le norme imperative sono inderogabili e la loro violazione comporta la nullità del contratto, mentre le norme descrittive non sono inderogabili e la loro inosservanza non comporta la nullità del contratto.