Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Labeone, giurista romano, definì il contratto come basato esclusivamente sul consenso delle parti, influenzando la concezione classica.
  • Ulpiano supportava l'idea di Labeone, affermando che il consenso creava obbligazioni reciproche tra le parti.
  • Il Codice civile italiano definisce il contratto come un accordo tra parti per creare rapporti giuridici patrimoniali, riflettendo la visione consensuale di Labeone.
  • I contratti possono essere bilaterali, con obbligazioni reciproche, o unilaterali, con obbligazioni per una sola parte.
  • Esistono anche contratti bilaterali imperfetti, dove le obbligazioni sorgono solo per una parte mentre per l'altra sono eventuali.

Voluntas partium nel diritto classico

Il giurista romano Labeone formulò una nozione di contratto marcatamente consensualistica (basata quindi sul consenso espresso delle parti) era più ristretta rispetto a quella adottata dalle fonti romane: la concezione di Labeone si basava esclusivamente sul consenso.
Ulpiano, referente dell’opinione di Labeone, sosteneva che la definizione fornita dal giurista determinava la creazione di obbligazioni reciproche.
L’articolo 1321 del Codice civile italiano afferma che «il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire o regolare fra loro un rapporto giuridico patrimoniale».

Il contratto è dunque basato sull’accordo delle parti: il consenso delle parti emergeva già nella definizione di Labeone, secondo il quale il contratto era basato sulla volontà consensualistica dei contraenti.
Con l’espressione «contratto bilaterale» si intende un contratto in cui sorgono obbligazioni corrispettive, cioè sia da una parte che dall’altra. La bilateralità del contratto evoca dunque gli «effetti del contratto», cioè il sorgere, in seguito alla sua stipulazione, di obbligazioni corrispettive.
talvolta, però, il contratto può essere anche unilaterale. Il contratto è unilaterale quando sorgono obbligazioni solo in capo a una delle due parti.
Il contratto, infine, può essere anche bilaterale imperfetto. È definito tale il contratto in cui sorge per certo un’obbligazione in capo a una delle due parti, mentre in capo all’altra il sorgere dell’obbligazione è meramente eventuale.
L’espressione «negozio bilaterale», invece, non allude agli effetti del contratto, bensì alle parti che, nel caso di un negozio bilaterale, devono essere necessariamente due. Allo stesso modo, dunque, il negozio plurilaterale riguarda più di due parti.
Anche il contratto unilaterale, ovviamente, si configura come negozio bilaterale: le parti contraenti sono due ma l’obbligazione sorge solo in capo a una delle due parti.

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