Concetti Chiave
- La Legge Cirinnà del 2016 regola le convivenze di fatto, riconoscendo diritti ai conviventi etero e omosessuali, con possibilità di stipulare contratti di convivenza, mentre la Chiesa cattolica non le riconosce ufficialmente.
- Le unioni civili per persone dello stesso sesso sono riconosciute dalla Legge Cirinnà, equiparando i diritti delle coppie omosessuali a quelli delle coppie coniugate in termini di benefici vari.
- La Chiesa cattolica e altre confessioni religiose si oppongono ai matrimoni omosessuali, mentre le Chiese evangeliche mostrano una maggiore apertura, e i Buddhisti considerano il matrimonio un contratto secolare.
- L'adozione da parte di coppie omosessuali non è ammessa dalla legislazione italiana, nonostante alcune aperture da parte della giurisprudenza, incontrando resistenze da parte della Chiesa cattolica e altri enti.
- La procreazione medicalmente assistita è regolata dalla Legge 40/2004, con restrizioni su metodi eterologhi e interventi di donatori esterni; la Chiesa cattolica la giudica inaccettabile, mentre altre religioni hanno posizioni più permissive.
Religione e ordinamento civile
Questa tematica, oltre a comprendere gli aspetti sopra riportati, coinvolge altri aspetti della vita del cittadino:
• Convivenze di fatto, regolati dalla Legge Cirinnà n° 76/2016 che riconosce ai conviventi di fatto, etero e omosessuali, una serie di diritti e la possibilità di stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali. Per la Chiesa cattolica la coppia di fatto non è riconosciuta ufficialmente (anche se Papa Francesco si è espresso a favore dell’accoglienza).
• Unione civile fra persone dello stesso sesso, istituita dalla Legge Cirinnà. Si tratta dell’unione di due persone maggiorenni dello stesso sesso costituita di fronte all’Ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni. La legge estende alle due parti dell’unione civile i diritti ed i benefici riconosciuti alle coppie coniugate (benefici previdenziali, assistenziali, fiscali, sanitari, giuslavoristici e dell’immigrazione).
• La Chiesa cattolica si oppone al matrimonio omosessuale, sostenendo che il matrimonio eterosessuale è un istituto giuridico presente in tutte le culture, finalizzato a garantire l’ordine delle generazioni; per questo, per la Chiesa cattolica, non si tratta di difendere un dogma, bensì un bene umano nella sua dimensione oggettiva.
• La Chiesa ortodossa è totalmente contraria mentre
• le Chiese evangeliche si stanno allineando su posizioni possibiliste e permissive.
• La posizione all’interno della confessione ebraica è variegata mentre la maggioranza degli islamici è fortemente ostile e le unioni omosessuali sono celebrate segretamente dagli imam più progressisti.
• Per i Buddhisti il problema non sussiste perché il matrimonio è considerato un contratto secolare, totalmente separato dalla sfera religiosa.
• Adozione da parte di coppie omosessuali
La normativa prevede che la dichiarazione di disponibilità all’adozione sia fatta da una coppia coniugata da almeno tre anni. Il periodo di convivenza more uxorio è considerato come si trattasse di quello di matrimonio, fermo restando che al momento della presentazione della disponibilità, la coppia debba essere sposata. Tutto ciò premesso, ne deriva che poiché l’attuale legislazione vieta il matrimonio omosessuale, automaticamente l’adozione di coppie omosessuali non è ammessa. Sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e del Tribunale dei minorenni di Roma, si sono tuttavia aperte timidamente al tema della genitorialità delle coppie omosessuali.
La reazione delle Chiesa cattolica è stata negativa poiché tali sentenze cancellano tutto quanto nel tempo è stato elaborato dall’esperienza umana e dalle scienze psicologiche in materia di formazione del bambino. Perplessità sono state espresse anche da vari movimenti laicali e dalla Società italiana di pediatria.
• Procreazione medicalmente assistita
È regolamentata dalla Legge 40/2004 che consente solo il ricorso alla procreazione di tipo omologo (= utilizzando gameti appartenenti alla stessa coppia) e non di tipo eterologo, subordinando l’intervento al possesso di determinati presupposti.
- La Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese specificando motivi di incostituzionalità, rifacendosi all’art.3 della Costituzione:
la legge prescinde da ogni valutazione delle condizioni oggettive della donna e predispone una regolamentazione identica di situazioni fra loro dissimili. Inoltre non deve essere creato un n° di embrioni superiori a quello ritenuto necessario.
- La Consulta ha di nuovo bocciato la Legge 40/2004 nella parte in cui viene ammesso l’intervento di donatori esterni (= evidente segno di irrazionalità, in quanto, in tal caso, la negazione del diritto di realizzazione della genitorialità e della formazione della famiglia con figli è stabilita in danno alle copie con patologie più gravi.
- La Corte ha anche dichiarato incostituzionale la parte della legge che permette di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita quando le coppie fertili sono affette da gravi malattie genetiche ereditarie, che saranno trasmesse al nascituro, in considerazione del fatto che la normativa permette già l’interruzione volontaria della gravidanza.
La Chiesa Cattolica considera totalmente inaccettabili tutte le forme di procreazione medicalmente assistita, in considerazione che esse comportano sempre una totale mancanza di rispetto e di dignità riservata all’embrione umano. Anche la fecondazione in vitro è da escludere perché la vita e la morte sono sottomesse alla decisione dell’uomo. Inoltre le tecniche di procreazione artificiale eterologa violano l’unità del matrimonio che, per la Chiesa, impone agli sposi di diventare genitori l’uno attraverso l’altro.
Le posizioni delle altre confessioni religiose sono diverse e con molte distinzioni: a condizione che non siano creati embrioni in eccedenza (chiesa ortodossa), a condizione che ne sia provata la necessità medica (religione ebraica). Le chiese riformate sono quelle più possibiliste
• Surrogazione di maternità (o gestazione per altri)
Si ha quando una donna si presta a portare a gravidanza, fino al parto, su commissione di single o coppie sterili e può essere considerata una forma estrema di procreazione medicalmente assistita.
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 24001/2014 ha espresso un chiaro divieto alla surrogazione di maternità. Tale pratica si configura come reato di alterazione di stato e quindi perseguibile penalmente poiché il neonato viene dichiarato figlio della donna che in realtà non lo ha partorito.
Tutte le confessioni religiose concordano con la Chiesa cattolica nel ritenere inaccettabile la surrogazione di maternità. Occorre, infine, rilevare che, a prescindere dalle confessioni religiose, la maternità surrogata non è altro che un contratto fra un committente della gravidanza e la donna che partorirà il nascituro e questo a titolo oneroso, il che contrasta con la dignità della donna e del bambino.
Domande da interrogazione
- Quali diritti sono riconosciuti alle coppie di fatto dalla Legge Cirinnà?
- Qual è la posizione della Chiesa cattolica riguardo al matrimonio omosessuale?
- La legislazione italiana consente l'adozione da parte di coppie omosessuali?
- Come è regolamentata la procreazione medicalmente assistita in Italia?
- Qual è la posizione delle confessioni religiose sulla surrogazione di maternità?
La Legge Cirinnà n° 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto, sia etero che omosessuali, una serie di diritti e la possibilità di stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali.
La Chiesa cattolica si oppone al matrimonio omosessuale, sostenendo che il matrimonio eterosessuale è un istituto giuridico presente in tutte le culture, finalizzato a garantire l’ordine delle generazioni.
No, l'attuale legislazione vieta il matrimonio omosessuale e, di conseguenza, l'adozione da parte di coppie omosessuali non è ammessa, anche se ci sono state sentenze che si sono aperte timidamente al tema.
È regolamentata dalla Legge 40/2004, che consente solo il ricorso alla procreazione di tipo omologo e non di tipo eterologo, con interventi subordinati al possesso di determinati presupposti.
Tutte le confessioni religiose concordano con la Chiesa cattolica nel ritenere inaccettabile la surrogazione di maternità, considerandola un contratto che contrasta con la dignità della donna e del bambino.