Concetti Chiave
- L'articolo 36 della Costituzione italiana garantisce ai lavoratori una retribuzione proporzionata e sufficiente per una vita dignitosa.
- Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite è inalienabile, come stabilito dall'articolo 36.
- Sentenze della Corte costituzionale, come la 174 del 1996, affermano il diritto a un lavoro adeguato alle proprie capacità.
- La protezione contro il licenziamento arbitrario è sancita dalla sentenza 331 del 1988 e dall'articolo 18 della legge 300/1970.
- Le recenti riforme del mercato del lavoro includono ammortizzatori sociali, come varie forme di cassa integrazione per lavoratori in difficoltà.
Articolo 36 della Costituzione italiana
L’articolo 36 tutela le condizioni lavorative. Esso afferma che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
Tramite la sentenza 174 del 1996, la Corte costituzione ha decretato che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di
di esercitare un lavoro o una professione adeguati alle proprie capacità, che dovrebbe garantire al cittadino, una volta assunto, la possibilità di esercitare le mansioni corrispondenti alle proprie abilità lavorative. La sentenza 331 del 1988, inoltre, ha sancito che il lavoratore gode del diritto di non essere licenziato in modo arbitrario: il licenziamento, dunque, non può verificarsi se non in presenza di una giusta causa o un giustificato motivo. L’articolo 18 della legge 300/1970, infine, prevede l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal giudice, del lavoratore illegittimamente licenziato da un’azienda che consti di più di 15 membri.
Le recenti riforme del mercato del lavoro hanno altresì affrontato il tema degli ammortizzatori sociali, cioè del complesso di prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nella condizione di disoccupati o sospesi dal lavoro. Essi si traducono in strumenti quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagno ordinario, misura temporanea erogata dall’Inps a favore dei lavoratori di imprese operanti nel settore industriale ed edilizio, la cassa integrazione guadagno straordinario, in caso di crisi aziendali di lunga durata o di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, e la cassa integrazione guadagni in deroga, di cui beneficiano eccezionalmente soggetti che presentano requisiti diversi da quelli richiesti dalla cassa integrazione ordinaria.
Domande da interrogazione
- Quali diritti fondamentali garantisce l'articolo 36 della Costituzione italiana ai lavoratori?
- Cosa stabilisce la sentenza 331 del 1988 riguardo al licenziamento dei lavoratori?
- Quali strumenti di sostegno al reddito sono previsti per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro?
L'articolo 36 garantisce ai lavoratori una retribuzione proporzionata e sufficiente per un'esistenza dignitosa, il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e stabilisce la durata massima della giornata lavorativa.
La sentenza 331 del 1988 sancisce che il lavoratore ha il diritto di non essere licenziato in modo arbitrario, permettendo il licenziamento solo in presenza di una giusta causa o un giustificato motivo.
Gli strumenti di sostegno includono la cassa integrazione guadagno ordinario, la cassa integrazione guadagno straordinario e la cassa integrazione guadagni in deroga, erogati in diverse situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale.