Concetti Chiave
- I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, subordinate alle fonti primarie, e includono atti normativi del governo e delle autorità locali.
- Devono essere distinti dai regolamenti dell'Unione europea e dai regolamenti parlamentari, in quanto hanno un diverso status giuridico.
- La Costituzione italiana, in particolare gli articoli 87.5 e 117.6, regolamenta la distribuzione della potestà regolamentare tra Stato, regioni ed enti locali.
- I regolamenti interni del governo, come quello del Consiglio dei ministri, hanno natura secondaria e sono soggetti a riserve di legge in materia organizzativa.
- La potestà regolamentare deve basarsi su una norma di legge che conferisca il relativo potere, rispettando il principio di legalità.
Indice
Regolamenti come fonti secondarie
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie. La denominazione include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle regioni e degli enti locali. Questi regolamenti non vanno confusi con altri atti normativi che hanno il medesimo nomen iuris: trattandosi di fonti subordinate alle fonti primarie, esse sono cosa del tutto diversa dai regolamenti dell’Unione europea e dai regolamenti parlamentari. Alla potestà regolamentare fanno riferimento diverse disposizioni della Costituzione: in particolare, l’art. 87.5 (il presidente della Repubblica «emana...i regolamenti») e l’art. 117.6, il quale distribuisce la potestà regolamentare fra Stato, regioni ed enti locali. Inoltre, la funzione delle riserve di legge previste dalla Costituzione non può che essere quella di delimitare la sfera di competenza fra la legge e il regolamento.
Regolamenti interni al governo
Diverso è il caso dei regolamenti interni all’istituzione governo. In quanto organo posto al vertice dell’amministrazione dello Stato, gli atti di regolamentazione organizzativa previsti dalla legge (ad es. il regolamento interno del Consiglio dei ministri, previsto dalla l. 400/1988) hanno natura secondaria: e ciò anche alla luce della riserva di legge in materia di organizzazione del governo (art. 95.3 Cost.). Per quanto riguarda la presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, il d.lgs. 303/1999 prevede una generale autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, che sembra richiamare l’autonomia riconosciuta a Camere, Corte costituzionale e presidenza della Repubblica.
Legittimità della potestà regolamentare
Anche se le fonti secondarie non costituiscono un sistema chiuso come le fonti primarie, la potestà regolamentare, per essere legittimamente esercitata, deve trovare fondamento, ancorché generale, in una norma di legge che attribuisca al titolare il relativo potere (principio di legalità).