Concetti Chiave
- I vizi di legittimità si riferiscono a gravi difformità che rendono un atto amministrativo invalido.
- L'invalidità di un provvedimento è causata dalla violazione di norme giuridiche specifiche.
- Incompetenza si verifica quando un provvedimento è emesso da un organo non competente.
- L'eccesso di potere riguarda anomalie valutabili oggettivamente che non violano norme scritte ma principi generali.
- La giurisprudenza utilizza figure sintomatiche per valutare l'eccesso di potere, garantendo la realizzazione dell'interesse pubblico.
Vizi di legittimità
Il primo problema consiste individuazione dei vizi rilevanti, cioè delle gravi difformità che rendo l’atto invalido.
L’invalidità del provvedimento deriva dalla violazione di norme giuridiche che coincide con l’illegittimità:
Vizi di legittimità:
- Incompetenza: vizi relativi al soggetto provvedimento emanato da un organo diverso da quello competente.
- Eccesso di potere: il giudice ha ricondotto all’eccesso di potere le anomalie che non costituiscono violazione di norme scritte ma che sono suscettibili di valutazione oggettiva.
In altre parole perché il potere amministrativo venga correttamente esercitato non è sufficiente che tutte le norme che lo riguardano siano rispettate, ma è necessario che le scelte riservate all’amministrazione siano fatto in modo da assicurare la realizzazione dell’interesse pubblico. La figura dell’eccesso di potere consente di verificare questo secondo aspetto. L’impossibilità di ricondurre le ipotesi di eccesso di potere a norme scritte hanno indotto la giurisprudenza a operare il sindacato per eccesso di potere attraverso figure sintomatiche (illogicità, difetto di istruttoria, ecc…)