Concetti Chiave
- I procedimenti legislativi speciali sono regolati dai regolamenti parlamentari e differiscono dal procedimento ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione.
- Sono applicati in casi specifici come leggi di conversione di decreti legge, leggi costituzionali, leggi di bilancio, e leggi europee.
- Per le leggi costituzionali, il procedimento prevede letture alternate tra Camera e Senato, abbreviando i tempi se i gruppi parlamentari lo desiderano.
- In seconda lettura delle leggi costituzionali, non si votano singoli articoli e non sono ammessi emendamenti.
- Questi procedimenti speciali mirano ad accelerare l'approvazione in condizioni di necessità e urgenza, garantendo un iter equo e corretto.
Procedimenti legislativi speciali
I regolamenti parlamentari disciplinano procedimenti legislativi speciali, in varia misura diversi da quello ordinario contemplato dall’art. 72 Cost. I suddetti procedimenti sono utilizzati in alcuni casi specifici:
- esame dei disegni di legge di conversione di decreti legge (con la previsione di termini particolarmente stringenti e limiti alla facoltà di proporre emendamenti, che dovrebbero essere strettamente attinenti alla materia del decreto;
- esame dei progetti di legge costituzionale, i quali non sono emendabili in seconda deliberazione;
- esame del disegno di legge di bilancio (per il quale è prevista una sessione interamente dedicata;
- esame del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea (con i quali si provvede all’attuazione della normativa prevista a livello comunitario.
Le leggi costituzionali sono approvate secondo il procedimento dell’art. 138. Taluni importanti aspetti del procedimento di approvazione sono specificati nei regolamenti parlamentari. Prima di tutto essi prevedono letture alternate fra la Camera e il Senato, e non letture consecutive da parte di ciascuna camera: in questo modo il procedimento si abbrevia, ove i gruppi parlamentari lo vogliano. Inoltre è previsto che la seconda lettura da parte di ciascuna camera abbia ad oggetto il progetto già approvato in prima lettura nel suo complesso. In seconda lettura non si votano quindi i singoli articoli e non si possono proporre emendamenti.
I procedimenti legislativi speciali, dunque, rispondono a un fine ben preciso: fare in modo che, in determinate condizioni di particolare necessità e urgenza sotto il profilo sostanziale o procedurale, l’iter richiesto per l’approvazione dell’atto possa essere abbreviato in modo significativo. Questa esigenza, peraltro, deve essere contemperata con la necessità di garantire un procedimento equo e correttamente svolto.