ZiedSarrat
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Concetti Chiave

  • Le Regioni italiane hanno tre organi principali: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale.
  • Il Consiglio regionale esercita il potere legislativo, controlla la Giunta e ha funzioni statutarie; è composto da 30 a 80 consiglieri.
  • La Giunta regionale è l'organo esecutivo che gestisce il governo della Regione, compresa l'iniziativa legislativa e l'attuazione delle leggi.
  • Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, promulga leggi e regolamenti, ed è eletto a suffragio universale ogni cinque anni.
  • Le cariche di consigliere, assessore regionale o Presidente della Giunta sono incompatibili con ruoli nel Parlamento italiano o europeo o in altri organi regionali.

Gli organi delle Regioni

L'art.121 Cost. prevede che tutte le Regioni abbiano tre organi:

• il Consiglio regionale, che è l'organo legislativo;
• la Giunta regionale, che è l'organo esecutivo;
• il Presidente della Giunta regionale, che presiede la Giunta e rappresenta la Regione.

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è l'organo deliberativo, esercita la funzone legislativa relativamente alle materie di competenza regionale, il controllo sulla Giunta e la funzione statutaria.
Il Consiglio è composto dai consiglieri, in numero variabile da 30 a 80, secondo le disposizioni di ciascuno statuto.

Esso nomina al suo interno un Presidente, che convoca le riunioni, dirige i dibattiti, stila l'ordine del giorno dei lavori, rappresenta la Regione e coordina l'attività delle commissioni permanenti.
Il Consiglio si rinnova ogni cinque anni. L'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nella Regione, quello passivo ai cittadini residenti maggiori di ventuno anni.

La Giunta regionale

La Giunta è l'organo esecutivo, cui spetta il governo della Regione. I suoi componenti, denominati assessori, vengono nominati e revocati dal Presidente della Giunta. Alla Giunta spetta la direzione politica della Regione, l'iniziativa legislativa, l'attuazione delle leggi regionali e delle delibere del Consiglio, lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Il Presidente della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta regionale è la figura a capo della Regione, di cui ha la rappresentanza; viene eletto direttamente dai cittadini ogni cinque anni a suffragio universale, salvo diverse disposizioni degli statuti sulla forma di governo.
Oltre al potere di rappresentanza, il Presidente promulga le leggi e i regolamenti regionali, presiede la Giunta e coordina il lavoro degli assessori, dirige le funzioni amministrative.
Le cariche di consigliere, di assessore regionale o di Presidente della Giunta sono incompatibili con quelle di membro del Parlamento italiano o europeo o di organi di altre Regioni.

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