Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'assemblea è composta da tutti gli associati e ha il compito di modificare lo statuto, nominare gli amministratori e approvare il bilancio annuale.
  • Le deliberazioni assembleari richiedono un quorum strutturale alla prima seduta e solo un quorum funzionale a partire dalla seconda.
  • Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  • Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, previa autorizzazione scritta.
  • Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo responsabile delle decisioni operative dell'associazione.

Indice

  1. Struttura e funzioni dell'assemblea
  2. Ruolo e competenze del consiglio

Struttura e funzioni dell'assemblea

L’associazione è composta da diversi organi incaricati di dare attuazione al contratto di associazione:

- l’assemblea, composta dall’intera collettività degli associati, che apporta eventuali modificazioni allo statuto, nomina e revoca gli amministratori e approva il bilancio annuale. Essa deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all’anno per approvare il bilancio o, qualora lo richieda, anche da un decimo degli associati. Nella prima seduta, le deliberazioni assembleari richiedono il quorum strutturale, a partire dalla seconda solo quello funzionale. È imprescindibile solo il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per determinare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. Salva esclusione statutaria, gli associati possono, senza limiti di numero, farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati (previa autorizzazione con firma in calce). Le deliberazioni assembleari devono essere comprovate da apposito verbale (dichiarazione di scienza) redatto da un notaio o dal segretario dell’assemblea: tale documento costituisce una dichiarazione di scienza poiché esprime la volontà collettiva degli associati )volontà unitaria scaturita dall’incontro delle volontà dei singoli associati, le quali acquisiscono efficacia solo in relazione agli altri voti espressi). Le deliberazioni contrarie all’atto costitutivo dell’associazione o alla legge sono annullabili per richiesta degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero: in deroga al principio della nullità dell’atto giuridico contrario a norme imperative codificato ex art. 1418, la violazione di norme di legge da parte delle deliberazioni assembleari ne comporta la semplice annullabilità;

Ruolo e competenze del consiglio

- il consiglio di amministrazione, organo esecutivo formato dagli amministratori, che vanta una competenza esclusiva per ciò che attiene alle decisioni operative.

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