Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'illegittimità di un contratto a termine comporta sanzioni che sono state modificate nel tempo, influenzate dalla presenza o assenza di causali giustificatrici.
  • La nullità della clausola del termine e la conversione del contratto erano conseguenze comuni in passato, ora rinnovate con la reintroduzione delle causali.
  • L'azione di nullità deve essere avviata entro 180 giorni dalla scadenza del contratto, seguita da un ulteriore periodo di 180 giorni per l'azione giudiziaria.
  • La conversione del contratto in caso di nullità prevede un'indennità risarcitoria tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale.
  • La determinazione forfettaria del danno è stata valutata legittima dalla Corte costituzionale, considerata una scelta discrezionale del legislatore.

Regime sanzionatorio nel contratto a termine

Dall’illegittimità del contratto a termine scaturisce un regime sanzionatorio, da sempre oggetto di innumerevoli modifiche:
- In passato, quando il contratto a termine richiedeva una causale giustificatrice, la sua assenza o non veridicità determinava la nullità della clausola del termine e la conversione del contratto;
- in seguito, con la decadenza delle causali giustificatrici, il regime sanzionatorio eliminò la conseguenza della nullità.

Continuava tuttavia ad essere invocabile la trasformazione del rapporto, soprattutto per difetto di forma scritta e superamento del limite massimo di durata o di proroga;
- oggi, per via della reintroduzione delle causali, il regime sanzionatorio si è nuovamente accostato al modello iniziale. L’azione di nullità e conversione deve essere proposta dal lavoratore entro il termine stragiudiziale di decadenza di 180 giorni, che decorre dalla scadenza del contratto. A questo si affianca un secondo termine, anch’esso di 180 giorni, per la proposizione dell’azione in giudizio.

La declaratoria di nullità del termine con conversione riconosce al lavoratore anche un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, oscillante fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Circa le conseguenze patrimoniali della declaratoria di nullità del termine con conversione, il giudice accorda al lavoratore un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. È prevista, in sostanza, una determinazione forfettaria del danno (o penale), che ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, anche se concedendogli meno di quanto (l’integrale risarcimento delle retribuzioni non percepite nei periodi di non lavoro, incluso quello del processo) egli potrebbe ottenere in applicazione dei principi comuni. In considerazione di ciò, la norma è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che l’ha ritenuta legittima, in quanto espressione di una scelta discrezionale del legislatore.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le conseguenze dell'illegittimità di un contratto a termine?
  2. L'illegittimità di un contratto a termine comporta un regime sanzionatorio che può includere la nullità della clausola del termine e la conversione del contratto, con un'indennità risarcitoria per il lavoratore.

  3. Quali sono i termini per proporre l'azione di nullità e conversione di un contratto a termine?
  4. L'azione di nullità e conversione deve essere proposta dal lavoratore entro 180 giorni dalla scadenza del contratto, con un ulteriore termine di 180 giorni per l'azione in giudizio.

  5. Qual è l'indennità risarcitoria prevista in caso di nullità del termine con conversione?
  6. Il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, determinata in modo forfettario.

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