Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge protegge le lavoratrici madri vietando il licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al primo anno del bambino, anche se lo stato di gravidanza è scoperto successivamente.
  • Il divieto di licenziamento non è applicabile in caso di colpa grave, cessazione dell'attività aziendale, scadenza di un contratto a termine o esito negativo del periodo di prova.
  • Le dimissioni della lavoratrice madre sono valide solo dopo la convalida dell'ispettorato del lavoro durante la gravidanza e i primi tre anni del bambino, proteggendo sia madri che padri.
  • Le lavoratrici autonome possono sospendere il rapporto di lavoro durante la gravidanza, ricevendo un'indennità dalla cassa di previdenza, e possono nominare un sostituto con compresenze.
  • I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto al congedo di maternità o paternità e al congedo parentale, con indennità erogata dall'Inps.

Indice

  1. Tutela del congedo di maternità
  2. Eccezioni al divieto di licenziamento
  3. Tutela delle dimissioni
  4. Tutela per lavoratrici autonome
  5. Diritti dei collaboratori coordinati

Tutela del congedo di maternità

La legge tutela la lavoratrice madre in diversi modi. In primo luogo, impone nei suoi confronti il divieto di licenziamento, finalizzato a preservare il congedo di maternità. Il divieto decorre dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino. Esso opera a prescindere dalla conoscenza dello stato di gravidanza: se, ad esempio, la lavoratrice licenziata dovesse scoprire che al momento del licenziamento era incinta, potrà impugnare l’atto certificando l’esistenza di una condizione che lo vietava (nullità).

Eccezioni al divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento, però, non si applica in alcune ipotesi:

a) in caso di colpa grave da parte della lavoratrice (licenziamento per giusta causa);

b) in caso di cessazione di attività dell’azienda;

c) in caso di scadenza naturale di un contratto di lavoro a termine;

d) in caso di licenziamento per esito negativo del periodo di prova.

Durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro con collocazione in cassa integrazione, tranne nel caso in cui l'attività dell'azienda o il reparto in cui essa è impiegata sia dimessa.

Tutela delle dimissioni

La lavoratrice madre è tutelata anche in caso di dimissioni: durante la gravidanza e i primi tre anni di vita del bambino, essa è efficace soltanto dopo essere stata convalidata presso l’ispettorato del lavoro, al fine di verificarne la spontaneità. Questa forma di tutela vale anche per il padre.

Tutela per lavoratrici autonome

La legge tutela anche la lavoratrice autonoma: durante la gravidanza e il congedo, l’esecuzione del rapporto di lavoro rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, ma con la possibilità di percepire l'indennità riconosciuta dalla propria cassa di previdenza per un massimo di 150 giorni all’anno. Se il committente è d’accordo, inoltre, la lavoratrice può nominare un proprio sostituto, con il quale potrà effettuare delle compresenze.

Diritti dei collaboratori coordinati

I collaboratori coordinati e continuativi, infine, possono fruire del congedo di maternità o paternità e del congedo parentale, avendo il diritto a un'indennità erogata dall'Inps.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni in cui il divieto di licenziamento della lavoratrice madre non si applica?
  2. Il divieto di licenziamento non si applica in caso di colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività aziendale, scadenza di un contratto a termine, o esito negativo del periodo di prova.

  3. Come viene tutelata la lavoratrice madre in caso di dimissioni durante la gravidanza?
  4. Le dimissioni della lavoratrice madre durante la gravidanza e i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate presso l'ispettorato del lavoro per verificarne la spontaneità.

  5. Quali diritti hanno i collaboratori coordinati e continuativi in relazione al congedo di maternità o paternità?
  6. I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto al congedo di maternità o paternità e al congedo parentale, con un'indennità erogata dall'Inps.

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