Concetti Chiave
- Il regime patrimoniale della famiglia regola i rapporti economici tra coniugi, influenzando il patrimonio individuale tramite il matrimonio.
- La riforma privilegia la comunione legale dei beni per promuovere l'uguaglianza sostanziale tra i coniugi, pur rispettando l'indipendenza economica di ciascuno.
- Il regime di comunione legale si applica in assenza di una scelta diversa da parte dei coniugi tramite convenzione specifica.
- Il principio contributivo è inderogabile, garantendo l'integrazione delle sfere patrimoniali dei coniugi secondo le loro capacità e risorse.
- La pari dignità dei coniugi e il contributo lavorativo, domestico o extra domestico, sono fondamentali per il tenore di vita familiare.
Regime patrimoniale della famiglia
La disciplina del regime patrimoniale della famiglia Costituisce un elemento di rilevanza fondamentale nella delineazione del modello familiare che legislatore intende vedere realizzato.
Si tratta del complesso delle norme destinate a regolare i rapporti di natura patrimoniale dei coniugi, venendosi così a determinare i riflessi che il matrimonio produce sul patrimonio di ciascuno di essi.
La scelta della riforma è stata quella di privilegiare il momento comunitario e partecipativo della vita dei coniugi, anche nello svolgimento delle relazioni economiche interessanti i membri della famiglia.
L’esigenza avuta di mira è stata quella della tutela dell’uguaglianza sostanziale dei coniugi dal punto di vista del regime legale, optando così per la comunione legale dei beni.Tuttavia si è ritenuto opportuno conciliare una simile esigenza anche con il rispetto di una certa indipendenza economica di ciascun coniuge, quale espressione di quella libertà che non deve venir meno con il matrimonio.
Il regime patrimoniale legale di comunione risulta destinato ad operare solo dove le parti non abbiano scelto, nei limiti consentiti, un regime diverso con apposita convenzione (Art 159).
Indipendentemente dal regime patrimoniale esistente tra i coniugi (comunione legale o regime convenzionale), la salvaguardia degli obiettivi di eguaglianza e perequazione avuti di mira da parte del legislatore, vengono assicurati dal principio contributivo: infatti si tratta di una regolamentazione inderogabile finalizzata ad assicurare un livello essenziale di integrazione delle sfere patrimoniali dei coniugi in quanto tali.
È proprio in tale prospettiva che parliamo di regime primario (inderogabile), con riferimento dunque al dovere di contribuzione per il quale “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia“ (Art 143).
Ai sensi dell’Art 143, viene sancita espressamente la pari dignità dei coniugi e del loro lavoro prestato all’interno della famiglia, domestico e extra domestico. Anche il coniuge impegnato nell’attività lavorativa domestica è partecipe del tenore di vita consentito dalla complessiva economia familiare ai sensi dell’Art 144.
Al piano del regime primario vengono diffusamente ricondotte, oltre le vicende relative alla casa familiare, anche i beni di cui i congiunti (individualmente o insieme) siano titolari.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obiettivo principale della disciplina del regime patrimoniale della famiglia?
- Come viene garantita l'indipendenza economica dei coniugi nel regime patrimoniale?
- Cosa stabilisce l'Art 143 riguardo ai doveri dei coniugi?
L'obiettivo principale è tutelare l'uguaglianza sostanziale dei coniugi, privilegiando un approccio comunitario e partecipativo nella gestione economica familiare, attraverso la comunione legale dei beni.
L'indipendenza economica è rispettata permettendo ai coniugi di scegliere un regime patrimoniale diverso tramite convenzione, pur mantenendo il principio contributivo che assicura l'integrazione delle sfere patrimoniali.
L'Art 143 stabilisce che entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie sostanze e capacità lavorative, sancendo la pari dignità del lavoro domestico ed extra domestico.