Concetti Chiave
- Quattro presidenti della Repubblica italiana si sono dimessi: Segni, Leone, Cossiga e Napolitano, ognuno per motivi specifici.
- Alcuni presidenti hanno lasciato la carica con anticipo per facilitare la successione, come Pertini, Scalfaro, Ciampi e Napolitano.
- Un ex presidente diventa automaticamente senatore a vita, salvo rinuncia, per permettergli di ricandidarsi a cariche elettive.
- La Costituzione italiana definisce il presidente come capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, senza funzioni politiche dirette.
- Il ruolo del presidente è determinato dalle attribuzioni giuridiche e dalla prassi consolidata dal 1948, con enfasi sulla responsabilità politica.
Indice
Dimissioni dei presidenti italiani
Nel corso della storia repubblicana italiana si sono dimessi, oltre a Segni nel 1964, altri tre presidenti: Leone, a seguito di una dura campagna politico-giornalistica (1978); Cossiga, in polemica con i maggiori partiti per le critiche ricevute (1992); Napolitano, dopo ventuno mesi dall’inizio del suo secondo mandato (2015). Alcuni presidenti si sono dimessi con lieve anticipo, quando già il nuovo presidente era stato eletto, allo scopo di accelerare la successione (Pertini nel 1985, Scalfaro nel 1999, Ciampi nel 2006, lo stesso Napolitano dopo la rielezione nel 2013).
Il presidente che cessa dalla carica, salvo in caso di destituzione da parte della Corte costituzionale, diventa senatore di diritto a vita, a meno che vi rinunzi: la rinuncia fu prevista per dargli modo, se così volesse, di ricandidarsi a cariche elettive (art. 59.1 Cost.).
Ruolo e responsabilità del presidente
Secondo la Costituzione italiana, il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e il rappresentante dell’unità nazionale (art. 87.1): si tratta di una figura che, come si evince dal modo di elezione, non ha funzioni di indirizzo politico bensì, secondo la dottrina prevalente, funzioni di garanzia.
Ciò trova conferma nel regime della responsabilità del presidente, poiché per il costituzionalismo moderno esercizio del potere politico e responsabilità non debbono essere disgiunti.
Attribuzioni giuridiche e prassi
Dal momento che nessun’altra definizione si ritrova nella Costituzione, la figura del presidente va ricostruita sulla base delle attribuzioni giuridiche che gli sono riconosciute e della prassi che si è affermata dal 1948 in avanti.