Concetti Chiave
- La sentenza costituzionale 30/1990 ha spinto alla riforma delle Rappresentanze aziendali, sostituendo la rappresentatività presunta con quella effettiva.
- Il protocollo del 1993 stabiliva che la RSU fosse composta da membri eletti e designati, ma il Testo unico sulla rappresentanza ha adottato una composizione totalmente elettiva.
- L'elezione della RSU avviene tramite liste concorrenti presentate da organizzazioni sindacali aderenti al TU rappresentanza, evitando la frammentazione sindacale.
- Le organizzazioni sindacali non aderenti al TU possono presentare liste solo se supportate da una raccolta firme che rispetti una soglia minima di accesso.
- I seggi della RSU vengono assegnati secondo un criterio proporzionale dopo la conclusione delle votazioni.
Indice
Critica alla rappresentatività presunta
La sentenza costituzionale 30/1990 aveva denunciato il criterio di rappresentatività presunta su cui si basava l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori. Per questo, i maggiori sindacati avevano manifestato l’esigenza di sostituirlo con un criterio di rappresentatività effettiva, basato sulla verifica del reale consenso.
Riforma delle rappresentanze aziendali
Così è avvenuta la riforma delle Rappresentanze aziendali, realizzata tramite la contrattazione collettiva (protocollo del 1993 e AI 2011, consolidato nel TU rappresentanza).
Secondo il protocollo del 1993 la RSU doveva essere a composizione mista: in parte elettiva, in parte associativa.
Nello specifico, i due terzi dei componenti dovevano essere eletti a suffragio universale da tutti i lavoratori dell’unità produttiva; il restante terzo era invece designato dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale ad essa applicabile. Il Testo unico sulla rappresentanza ha sancito la composizione totalmente elettiva della RSU.
Norme per la presentazione delle liste
L’elezione della RSU è aperta, cioè basata su liste concorrenti presentate da diverse organizzazioni sindacali. Possono presentare liste solo le organizzazioni sottoscriventi il TU rappresentanza o, perlomeno, che abbiano dichiarato di volervi aderire. Tale limite evita la frammentazione dell’attività sindacale: la norma, infatti, seleziona e filtra le organizzazioni sindacali che possono partecipare all’attività elettorale.
Requisiti per le organizzazioni minoritarie
Per le organizzazioni minoritarie e non aderenti al TU, la raccolta di firme è valida solo se rispetta una soglia minima di accesso: la presentazione della lista è legittima solo se essa è stata sottoscritta almeno dal 5% dei lavoratori delle imprese con almeno 60 dipendenti (per quelle che occupano fra 16 e 59 lavoratori sono richieste almeno 3 firme).
facenti capo all’unità produttiva che la società rappresenta. A votazioni concluse, i seggi vengono attribuiti secondo il criterio proporzionale.
Domande da interrogazione
- Qual è stata la critica principale alla rappresentatività presunta secondo la sentenza costituzionale 30/1990?
- Come è stata riformata la composizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) secondo il protocollo del 1993?
- Quali sono i requisiti per le organizzazioni sindacali minoritarie per presentare una lista alle elezioni della RSU?
La sentenza costituzionale 30/1990 ha criticato il criterio di rappresentatività presunta dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, sottolineando la necessità di un criterio basato sulla rappresentatività effettiva e sul reale consenso.
Il protocollo del 1993 ha stabilito che i due terzi dei componenti della RSU dovevano essere eletti a suffragio universale dai lavoratori, mentre un terzo era designato dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicabile.
Le organizzazioni sindacali minoritarie devono raccogliere firme pari almeno al 5% dei lavoratori nelle imprese con almeno 60 dipendenti, o almeno 3 firme per quelle con 16-59 lavoratori, per presentare una lista legittima alle elezioni della RSU.