Concetti Chiave

  • L'art. 22 dello Statuto dei lavoratori permette il trasferimento dei dirigenti delle RSA solo con nulla-osta sindacale.
  • La giurisprudenza limita questo diritto a chi beneficia già di permessi sindacali o ha ruoli dirigenziali nella RSA.
  • Il Testo unico sulla rappresentanza estende diritti e tutele anche ai membri delle RSU.
  • Non è obbligatorio comunicare i nomi dei rappresentanti sindacali al datore di lavoro, se non previsto da contratti collettivi.
  • Il nulla-osta non è richiesto per trasferte temporanee, ma il giudice valuta eventuali atti discriminatori o antisindacali.

Diritti dei dirigenti RSA

L’art. 22 dello Statuto dei lavoratori prevede che i dirigenti delle RSA possano essere trasferiti da un’unità produttiva a un’altra solo previa concessione del nulla-osta da parte delle associazioni sindacali di appartenenza. La legge non prevede limiti numerici di beneficiari, ma la giurisprudenza ha interpretato la norma in senso restrittivo: il diritto è riconosciuto solo ai lavoratori che già fruiscono dei permessi sindacali e a quelli che svolgono ruoli dirigenziali nella RSA. La legge, peraltro, affida agli stessi sindacati il compito di individuare i dirigenti delle rappresentanze.

Ruolo delle RSU

Il problema interpretativo è stato in parte superato grazie alla costituzione delle RSU: il Testo unico sulla rappresentanza, infatti, ha esteso a tutti i membri della RSU i diritti e le tutele che lo Statuto riserva ai dirigenti delle RSA.
L’art. 22 non impone l’obbligo di comunicare i nomi dei rappresentanti sindacali al datore di lavoro preventivamente rispetto all’eventuale trasferimento; di solito, però, quest’obbligo è previsto dai contratti collettivi. Il trasferimento è valido solo se attuato per comprovate esigenze tecnico-produttive dell’impresa. Se questo requisito è rispettato si giunge alla fase successiva: la valutazione del sindacato. Esso può scegliere di rilasciare o meno il nulla-osta necessario per consentire il trasferimento del lavoratore (dirigente della RSA o componente della RSU) in un’altra unità produttiva. Il suo giudizio è discrezionale e insindacabile: in mancanza di nulla-osta il trasferimento è illecito. Non richiedono nulla-osta le trasferte: spostamenti temporanei di durata indeterminata.

La trasferta, comunque, allontana fisicamente il rappresentante sindacale dai lavoratori di cui è il portavoce: spetta quindi al giudice valutare se lo spostamento costituisce un atto discriminatorio ex art. 15 o una condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni per il trasferimento dei dirigenti delle RSA secondo l'art. 22 dello Statuto dei lavoratori?
  2. I dirigenti delle RSA possono essere trasferiti solo con il nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Questo diritto è riservato ai lavoratori che già usufruiscono di permessi sindacali e a quelli con ruoli dirigenziali nella RSA.

  3. Qual è il ruolo del sindacato nel processo di trasferimento dei rappresentanti sindacali?
  4. Il sindacato ha il compito di valutare e decidere se rilasciare il nulla-osta necessario per il trasferimento, basandosi su esigenze tecnico-produttive dell'impresa. Il suo giudizio è discrezionale e insindacabile.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community