Concetti Chiave
- L'art. 22 dello Statuto dei lavoratori permette il trasferimento dei dirigenti delle RSA solo con nulla-osta sindacale.
- La giurisprudenza limita questo diritto a chi beneficia già di permessi sindacali o ha ruoli dirigenziali nella RSA.
- Il Testo unico sulla rappresentanza estende diritti e tutele anche ai membri delle RSU.
- Non è obbligatorio comunicare i nomi dei rappresentanti sindacali al datore di lavoro, se non previsto da contratti collettivi.
- Il nulla-osta non è richiesto per trasferte temporanee, ma il giudice valuta eventuali atti discriminatori o antisindacali.
Statuto dei lavoratori - art. 22
L’art. 22 dello Statuto dei lavoratori prevede che i dirigenti delle RSA possano essere trasferiti da un’unità produttiva a un’altra solo previa concessione del nulla-osta da parte delle associazioni sindacali di appartenenza. La legge non prevede limiti numerici di beneficiari, ma la giurisprudenza ha interpretato la norma in senso restrittivo: il diritto è riconosciuto solo ai lavoratori che già fruiscono dei permessi sindacali e a quelli che svolgono ruoli dirigenziali nella RSA.
La legge, peraltro, affida agli stessi sindacati il compito di individuare i dirigenti delle rappresentanze.
Il problema interpretativo è stato in parte superato grazie alla costituzione delle RSU: il Testo unico sulla rappresentanza, infatti, ha esteso a tutti i membri della RSU i diritti e le tutele che lo Statuto riserva ai dirigenti delle RSA.
L’art. 22 non impone l’obbligo di comunicare i nomi dei rappresentanti sindacali al datore di lavoro preventivamente rispetto all’eventuale trasferimento; di solito, però, quest’obbligo è previsto dai contratti collettivi. Il trasferimento è valido solo se attuato per comprovate esigenze tecnico-produttive dell’impresa. Se questo requisito è rispettato si giunge alla fase successiva: la valutazione del sindacato. Esso può scegliere di rilasciare o meno il nulla-osta necessario per consentire il trasferimento del lavoratore (dirigente della RSA o componente della RSU) in un’altra unità produttiva. Il suo giudizio è discrezionale e insindacabile: in mancanza di nulla-osta il trasferimento è illecito. Non richiedono nulla-osta le trasferte: spostamenti temporanei di durata indeterminata.
La trasferta, comunque, allontana fisicamente il rappresentante sindacale dai lavoratori di cui è il portavoce: spetta quindi al giudice valutare se lo spostamento costituisce un atto discriminatorio ex art. 15 o una condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.