Concetti Chiave
- I permessi sindacali retribuiti permettono l'assenza dal lavoro con diritto al trattamento retributivo ordinario, escludendo indennità legate all'effettiva prestazione lavorativa.
- I lavoratori devono comunicare per iscritto l'intenzione di usufruire del permesso almeno 24 ore prima, senza dover specificare il motivo.
- Permessi sindacali non retribuiti possono essere utilizzati dai dirigenti delle RSA e RSU per trattative sindacali, con un preavviso di tre giorni.
- Permessi retribuiti sono previsti anche per i dirigenti sindacali esterni per partecipare a riunioni, con disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva.
- L'articolo 31 garantisce il diritto all'aspettativa non retribuita per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
Permessi sindacali retribuiti e non
Il beneficiario dei permessi sindacali può astenersi dalla prestazione nei limiti quantitativi previsti dall’art. 23, derogabili in melius dai CCNL: un’ora l’anno nelle imprese con meno di 200 dipendenti e 8 ore mensili nelle aziende maggiori.
L’art. 23 stabilisce che il beneficiario ha diritto al trattamento retributivo ordinario, escluse solo le indennità connesse all’effettiva prestazione di lavoro (indennità di pasto, maggiorazione per attività straordinaria o notturna, ecc.).
La fruizione dei permessi è piena e incondizionata: l’unico limite è quello del monte ore.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto al permesso deve darne comunicazione scritta al datore almeno 24 ore prima, ma non è tenuto a indicare lo specifico motivo per cui ne fa richiesta. L’uso del permesso per fini non sindacali è contestabile ex post dal datore.
I dirigenti delle RSA e i componenti delle RSU possono fruire anche di permessi non retribuiti, riconosciuti ex art. 24 dello Statuto. Questi sono utilizzabili per la partecipazione a trattative sindacali per un minimo legale di otto giorni annui. Inoltre, mentre i permessi retribuiti non richiedono alcun preavviso, l’art. 24 impone il preavviso di almeno tre giorni. Escluse queste due differenze, la disciplina è analoga a quella sancita ex art. 23 per i permessi retribuiti.
Infine, l’art. 30 dello Statuto prevede permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle associazioni sindacali. Si tratta dei dirigenti sindacali esterni, che possono utilizzarli per partecipare alle riunioni dei suddetti organi; la disciplina è rinviata alla contrattazione collettiva e, in sua mancanza, stabilita dal giudice. Anche in questo caso l’esercizio del diritto è pieno e incondizionato: il datore non può in nessun modo impedirlo o ostacolarlo. Il limite dei 15 dipendenti non è valido perché l’art. 30 non è contenuto nel titolo terzo dello Statuto.
L’art. 31, infine, riconosce il diritto all’aspettativa non retribuita, garantito ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive-
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti quantitativi dei permessi sindacali retribuiti secondo l'art. 23?
- Quali sono le differenze principali tra i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti?
- Chi può beneficiare dei permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi direttivi delle associazioni sindacali?
I limiti sono di un'ora l'anno per le imprese con meno di 200 dipendenti e 8 ore mensili per le aziende maggiori, derogabili in melius dai CCNL.
I permessi retribuiti non richiedono preavviso e sono limitati dal monte ore, mentre i permessi non retribuiti richiedono un preavviso di almeno tre giorni e sono utilizzabili per trattative sindacali per un minimo di otto giorni annui.
I componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle associazioni sindacali, ossia i dirigenti sindacali esterni, possono beneficiare di questi permessi.