Concetti Chiave
- I beni giuridici sono classificati in materiali e immateriali, mobili e immobili, e in altre categorie basate su caratteristiche come fungibilità e consumabilità.
- I beni immateriali, come i diritti d'autore e i segni distintivi aziendali, sono creati dal legislatore e protetti per il loro valore giuridico.
- Le pertinenze sono beni accessori che servono o decorano un altro bene e seguono la sorte giuridica della cosa principale, salvo disposizioni contrarie.
- Il patrimonio di un soggetto è l'insieme dei suoi rapporti economici attivi e passivi, mentre l'azienda è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'attività imprenditoriale.
- I beni pubblici comprendono beni demaniali inalienabili e beni patrimoniali degli enti pubblici, regolati da norme specifiche e non sempre soggetti a compravendita.
Classificazione dei beni :
· Beni materiali e immateriali. Si dicono materiali i beni che possiamo avvertire con i nostri sensi o con appositi strumenti: per es. un tavolo, un'automobile, l'aria, il gas. Si dicono invece immateriali i beni non esistenti in natura ma ugualmente suscettibili di essere oggetto di rapporti giuridici: si pensi ai segni distintivi dell'azienda (ditta, insegna e marchio), al diritto d'autore, al diritto d'inventore.
· Beni mobili e immobili. Tra i beni immobili ritroviamo il suolo e tutto quello che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo [art.

· Prodotti finanziari. S’intendono x esse tutte le forme di investimento di natura finanziaria. Tra essi ritroviamo i cd. strumenti finanziari.
· Beni fungibili e infungibili. Beni fungibili ® beni che possono essere indifferentemente sostituiti con altri dello stesso genere - interessa la quantità di beni di tale genere. La fungibilità di un bene dipende dalla sua natura o dalla volontà delle parti. La separazione o specificazione consiste nella pesatura, numerazione o misura del bene. Beni infungibili ® beni che non possono essere sostituiti con altri dello stesso genere - interessa il preciso bene fisicamente individuato.
· Beni consumabili e inconsumabili. Beni consumabili ® beni che non possono prestare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità o senza che il soggetto se ne privi. I beni consumabili non possono essere oggetto di rapporti in cui si concede ad altri il godimento del bene con l’obbligo di restituirlo. Beni inconsumabili®beni che non si deteriorino con l’uso. L’usufrutto viene concesso solo su questo tipo di beni.
· Beni divisibili ed indivisibili. Beni divisibili ® suscettibili ad essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica. Beni indivisibili ® tutti i beni che non sono divisibili. La indivisibilità di un bene può dipendere anche dalla volontà delle parti. Per sciogliere la comunione su questi beni bisogna per forza ricorrere alla vendita.
· Beni presenti e futuri. Beni presenti ® beni già esistenti in natura; sono i soli a poter formare oggetto di proprietà o di diritti reali. Beni futuri ® beni tuttora non esistenti in natura; possono formare oggetto dei soli rapporti obbligatori quando non sia diversamente disposto dalla legge. Possono far parte di contratti reali ma nulla è dovuto se non vengono ad essere; possono essere oggetto di contratti aleatori.
I frutti naturali beni provenienti in maniera diretta da latro bene, con o senza la concorrenza dell’opera dell’uomo [art. 820 codice civile]; affinché un bene possa essere classificato come frutto naturale la sua produzione deve avere carattere di periodicità e non deve incidere sulla destinazione economica della cosa madre. Fin quando non avviene la separazione dalla cosa madre i frutti si dicono pendenti, e sono parte integrante della cosa madre.
I frutti civili sono redditi che conseguono da un bene come corrispettivo del suo godimento concesso ad altri. I frutti civile debbono presentare il requisito della periodicità.
Cosa semplice è quella i cui elementi non possono essere divisi senza alterare o distruggere la fisionomia della cosa. Cosa composta è invece la risultante dalla connessione materiale e fisica di più cose, che anche singolarmente avrebbero propria rilevanza giuridica ed economica.
La pertinenza è una cosa posta a servizio o ad ornamento di un altra cosa senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza [art. 817 codice civile](esempi sono pozzi, garages recinti). Le pertinenze possono essere sia mobili che immobili. È il vincolo di accessorietà che lega le due cose a determinare la pertinenza e questo deve essere durevole ossia non occasionale, e deve inoltre essere realizzato da chi è proprietario della cosa principale ovvero da chi ha un diritto reale su questa. Le pertinenze seguono il destino della cosa principale se non disposto diversamente [art. 818 codice civile]. Non occorre che la cosa accessoria appartenga al medesimo proprietario della cosa principale. I terzi proprietari di pertinenze possono rivendicarle contro i proprietari della cosa principale. Se la cosa principale è un bene mobile in caso di alienazione viene protetto l’acquirente in buona fede del bene principale contro i terzi che vantano diritti sulle pertinenze mediante applicazione del possesso vale titolo.
Universalità patrimoniali sono una pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona, aventi destinazione unitaria. Si distinguono dalla cosa composta in quanto non vi è coesione fisica tra le varie cose; a volte i beni possono essere considerati separatamente. La regola del possesso vale titolo non si applica alle universalità di mobili.
L’azienda: art 2555: è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. È una figura sui generis perché non costituisce un bene unitario suscettibile di diritti reali, ma può formare oggetto di negozi giuridici o di rapporti obbligatori; ad essa è legata la figura dell’avviamento che è la capacità di produrre un reddito; tale avviamento è tutelato nei contratti di locazione che vengono a cessare purché non a seguito di inadempienza o dolo. Il codice non dà la definizione di impresa, ma dà quella di imprenditore: art 2082: l’imprenditore è chi esercita professionalmente e cioè sistematicamente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’impresa è quindi vista come l’attività economica svolta dall’imprenditore.
Il patrimonio è il complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad una persona. Non è considerato come un bene unico, quindi non è una universitas.
Art 2740: Ogni soggetto ha un patrimonio ed un patrimonio sol col quale risponde dei propri debiti. L’azienda non costituisce un patrimonio separato: L’imprenditore risponde dei debiti contratti nell’esercizio dell’impresa anche con i beni che non abbia destinato a questa attività.
Il patrimonio autonomo è invece quello che si crea con la costituzione di una persona giuridica.
Beni pubblici si dividono in due categorie :
· beni appartenenti ad enti pubblici;
· beni soggetti ad un regime diverso dalla proprietà privata (beni demaniali: demanio marittimo, militare, idrico stradale); questi sono inalienabili e non possono formare oggetto di possesso; sono regolati dal diritto pubblico. Ci sono poi i beni non demaniali appartenenti ad ente pubblico che si chiamano patrimoniali; ne abbiamo di due tipi: disponibili che non sono destinati direttamente a pubblici servizi e che sono soggetti alle norme del codice civile , e indisponibili miniere, foreste o pubblici uffici che non possono essere alienati.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione giuridica di "bene" secondo il codice civile?
- Come vengono classificati i beni in base alla loro materialità?
- Qual è la differenza tra beni mobili e immobili?
- Cosa distingue i beni fungibili dai beni infungibili?
- Qual è il ruolo delle pertinenze in relazione ai beni principali?
Il bene è definito come qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti, ed è il diritto stesso suscettibile di negoziazione [art. 810 codice civile].
I beni si classificano in materiali, che possiamo percepire con i sensi o strumenti, e immateriali, che non esistono in natura ma sono oggetto di rapporti giuridici, come i diritti d'autore e i marchi.
I beni immobili comprendono il suolo e ciò che è incorporato al suolo, mentre i beni mobili includono tutti i beni non immobili e le energie naturali. Gli atti sui beni immobili richiedono un atto scritto, mentre quelli sui beni mobili non sono di norma soggetti a forma vincolata.
I beni fungibili possono essere sostituiti con altri dello stesso genere, mentre i beni infungibili non possono essere sostituiti e interessano il preciso bene fisicamente individuato.
Le pertinenze sono cose poste a servizio o ornamento di un'altra cosa senza essere indispensabili per la sua esistenza. Seguono il destino della cosa principale, a meno che non sia disposto diversamente, e possono essere sia mobili che immobili.