Concetti Chiave
- I beni giuridici sono classificati in materiali e immateriali, mobili e immobili, e in altre categorie basate su caratteristiche come fungibilità e consumabilità.
- I beni immateriali, come i diritti d'autore e i segni distintivi aziendali, sono creati dal legislatore e protetti per il loro valore giuridico.
- Le pertinenze sono beni accessori che servono o decorano un altro bene e seguono la sorte giuridica della cosa principale, salvo disposizioni contrarie.
- Il patrimonio di un soggetto è l'insieme dei suoi rapporti economici attivi e passivi, mentre l'azienda è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'attività imprenditoriale.
- I beni pubblici comprendono beni demaniali inalienabili e beni patrimoniali degli enti pubblici, regolati da norme specifiche e non sempre soggetti a compravendita.
Indice
Definizione e classificazione dei beni
Il bene viene definito come qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti [art. 810 codice civile]. In senso giuridico il bene è il diritto stesso suscettibile di negoziazione.
Classificazione dei beni :
· Beni materiali e immateriali. Si dicono materiali i beni che possiamo avvertire con i nostri sensi o con appositi strumenti: per es. un tavolo, un'automobile, l'aria, il gas. Si dicono invece immateriali i beni non esistenti in natura ma ugualmente suscettibili di essere oggetto di rapporti giuridici: si pensi ai segni distintivi dell'azienda (ditta, insegna e marchio), al diritto d'autore, al diritto d'inventore. I beni immateriali non esistono in natura ma sono stati creati dal Legislatore, che ha ritenuto meritevoli di tutela le situazioni che ne costituiscono il contenuto.
Beni mobili e immobili
· Beni mobili e immobili. Tra i beni immobili ritroviamo il suolo e tutto quello che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo [art. 812 codice civile]. Ne fanno parte mulini bagni ed edifici galleggianti. E’ richiesto l’atto scritto per la cessione o la Costituzione di qualsiasi diritto reale su un bene immobile [art. 1350 codice civile]. Beni mobili ® categoria che comprende tutti i beni non immobili e le energie naturali[art. 812 codice civile]. Gli atti relativi alla circolazione dei beni mobili non sono di norma soggetti a forma vincolata. Solo determinati beni mobili (mobili registrati) sono soggetti ad un regime di pubblicità; gli atti riguardanti beni mobili registrati necessitano degli stessi requisiti di quelli riguardanti beni immobili.
Prodotti finanziari e beni fungibili
· Prodotti finanziari. S’intendono x esse tutte le forme di investimento di natura finanziaria. Tra essi ritroviamo i cd. strumenti finanziari.
· Beni fungibili e infungibili. Beni fungibili ® beni che possono essere indifferentemente sostituiti con altri dello stesso genere - interessa la quantità di beni di tale genere. La fungibilità di un bene dipende dalla sua natura o dalla volontà delle parti. La separazione o specificazione consiste nella pesatura, numerazione o misura del bene. Beni infungibili ® beni che non possono essere sostituiti con altri dello stesso genere - interessa il preciso bene fisicamente individuato.
Beni consumabili e divisibili
· Beni consumabili e inconsumabili. Beni consumabili ® beni che non possono prestare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità o senza che il soggetto se ne privi. I beni consumabili non possono essere oggetto di rapporti in cui si concede ad altri il godimento del bene con l’obbligo di restituirlo. Beni inconsumabili®beni che non si deteriorino con l’uso. L’usufrutto viene concesso solo su questo tipo di beni.
· Beni divisibili ed indivisibili. Beni divisibili ® suscettibili ad essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica. Beni indivisibili ® tutti i beni che non sono divisibili. La indivisibilità di un bene può dipendere anche dalla volontà delle parti. Per sciogliere la comunione su questi beni bisogna per forza ricorrere alla vendita.
· Beni presenti e futuri. Beni presenti ® beni già esistenti in natura; sono i soli a poter formare oggetto di proprietà o di diritti reali. Beni futuri ® beni tuttora non esistenti in natura; possono formare oggetto dei soli rapporti obbligatori quando non sia diversamente disposto dalla legge. Possono far parte di contratti reali ma nulla è dovuto se non vengono ad essere; possono essere oggetto di contratti aleatori.
Frutti naturali e civili
I frutti naturali beni provenienti in maniera diretta da latro bene, con o senza la concorrenza dell’opera dell’uomo [art. 820 codice civile]; affinché un bene possa essere classificato come frutto naturale la sua produzione deve avere carattere di periodicità e non deve incidere sulla destinazione economica della cosa madre. Fin quando non avviene la separazione dalla cosa madre i frutti si dicono pendenti, e sono parte integrante della cosa madre.
I frutti civili sono redditi che conseguono da un bene come corrispettivo del suo godimento concesso ad altri. I frutti civile debbono presentare il requisito della periodicità.
Cose semplici e pertinenze
Cosa semplice è quella i cui elementi non possono essere divisi senza alterare o distruggere la fisionomia della cosa. Cosa composta è invece la risultante dalla connessione materiale e fisica di più cose, che anche singolarmente avrebbero propria rilevanza giuridica ed economica.
La pertinenza è una cosa posta a servizio o ad ornamento di un altra cosa senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza [art. 817 codice civile](esempi sono pozzi, garages recinti). Le pertinenze possono essere sia mobili che immobili. È il vincolo di accessorietà che lega le due cose a determinare la pertinenza e questo deve essere durevole ossia non occasionale, e deve inoltre essere realizzato da chi è proprietario della cosa principale ovvero da chi ha un diritto reale su questa. Le pertinenze seguono il destino della cosa principale se non disposto diversamente [art. 818 codice civile]. Non occorre che la cosa accessoria appartenga al medesimo proprietario della cosa principale. I terzi proprietari di pertinenze possono rivendicarle contro i proprietari della cosa principale. Se la cosa principale è un bene mobile in caso di alienazione viene protetto l’acquirente in buona fede del bene principale contro i terzi che vantano diritti sulle pertinenze mediante applicazione del possesso vale titolo.
Universalità patrimoniali e azienda
Universalità patrimoniali sono una pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona, aventi destinazione unitaria. Si distinguono dalla cosa composta in quanto non vi è coesione fisica tra le varie cose; a volte i beni possono essere considerati separatamente. La regola del possesso vale titolo non si applica alle universalità di mobili.
L’azienda: art 2555: è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. È una figura sui generis perché non costituisce un bene unitario suscettibile di diritti reali, ma può formare oggetto di negozi giuridici o di rapporti obbligatori; ad essa è legata la figura dell’avviamento che è la capacità di produrre un reddito; tale avviamento è tutelato nei contratti di locazione che vengono a cessare purché non a seguito di inadempienza o dolo. Il codice non dà la definizione di impresa, ma dà quella di imprenditore: art 2082: l’imprenditore è chi esercita professionalmente e cioè sistematicamente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’impresa è quindi vista come l’attività economica svolta dall’imprenditore.
Patrimonio e beni pubblici
Il patrimonio è il complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad una persona. Non è considerato come un bene unico, quindi non è una universitas.
Art 2740: Ogni soggetto ha un patrimonio ed un patrimonio sol col quale risponde dei propri debiti. L’azienda non costituisce un patrimonio separato: L’imprenditore risponde dei debiti contratti nell’esercizio dell’impresa anche con i beni che non abbia destinato a questa attività.
Il patrimonio autonomo è invece quello che si crea con la costituzione di una persona giuridica.
Beni pubblici si dividono in due categorie :
· beni appartenenti ad enti pubblici;
· beni soggetti ad un regime diverso dalla proprietà privata (beni demaniali: demanio marittimo, militare, idrico stradale); questi sono inalienabili e non possono formare oggetto di possesso; sono regolati dal diritto pubblico. Ci sono poi i beni non demaniali appartenenti ad ente pubblico che si chiamano patrimoniali; ne abbiamo di due tipi: disponibili che non sono destinati direttamente a pubblici servizi e che sono soggetti alle norme del codice civile , e indisponibili miniere, foreste o pubblici uffici che non possono essere alienati.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione giuridica di "bene" secondo il codice civile?
- Come vengono classificati i beni in base alla loro materialità?
- Qual è la differenza tra beni mobili e immobili?
- Cosa distingue i beni fungibili dai beni infungibili?
- Qual è il ruolo delle pertinenze in relazione ai beni principali?
Il bene è definito come qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti, ed è il diritto stesso suscettibile di negoziazione [art. 810 codice civile].
I beni si classificano in materiali, che possiamo percepire con i sensi o strumenti, e immateriali, che non esistono in natura ma sono oggetto di rapporti giuridici, come i diritti d'autore e i marchi.
I beni immobili comprendono il suolo e ciò che è incorporato al suolo, mentre i beni mobili includono tutti i beni non immobili e le energie naturali. Gli atti sui beni immobili richiedono un atto scritto, mentre quelli sui beni mobili non sono di norma soggetti a forma vincolata.
I beni fungibili possono essere sostituiti con altri dello stesso genere, mentre i beni infungibili non possono essere sostituiti e interessano il preciso bene fisicamente individuato.
Le pertinenze sono cose poste a servizio o ornamento di un'altra cosa senza essere indispensabili per la sua esistenza. Seguono il destino della cosa principale, a meno che non sia disposto diversamente, e possono essere sia mobili che immobili.