Concetti Chiave
- Il diritto comunitario prevale sul diritto interno italiano in caso di incompatibilità, rendendo la norma nazionale irrilevante.
- La Corte costituzionale deve considerare le sentenze dell'UE e dichiarare incostituzionali le norme interne in contrasto insanabile con accordi internazionali.
- I giudici devono sollevare questioni di costituzionalità se non possono disapplicare norme interne incompatibili con obblighi internazionali.
- L'immunità degli stati dalla giurisdizione civile straniera è passata da un concetto di immunità assoluta a uno di immunità ristretta.
- L'immunità può essere invocata solo in presenza di attività svolte iure imperi, ovvero atti sovrani dello Stato.
Obblighi della pubblica autorità
L’art. 117 della Costituzione italiana dispone che quando la pubblica autorità esercita un pubblico potere deve farlo rispettando sia gli obblighi comunitari che quelli internazionali. Questa duplice terminologia è dovuta al fatto che l’appartenenza dell’Italia al processo di integrazione europea implica la primazia del diritto comunitario sull’ordinamento interno del nostro Paese. In caso di incompatibilità tra una fonte del diritto interno e una norma di diritto sovranazionale, la disposizione interna non ha alcuna rilevanza: essa non viene disapplicata, bensì non considerata.
Incompatibilità tra norme
In caso di incompatibilità tra diritto interno e fonti interposte o sovraordinate, la Corte costituzionale non si limita a giudicare l’eventuale incompatibilità con la Convenzione Cedu, bensì afferma di non potersi soffermare sull’emissione di un giudizio di compatibilità, dovendo invece tenere conto di tutte le precedenti sentenze analoghe emesse dall’Ue. In caso di contrasto insanabile tra una norma interna e un accordo internazionale, la fonte della giurisdizione domestica sarà dichiarata incostituzionale ai sensi dell’art. 117 Cost.
Ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Nel caso in cui non sia possibile ravvisare alcuna interpretazione, non potendo egli disapplicare la norma interna (facoltà consentita solo in presenza di diritto comunitario ma mai in presenza di obblighi internazionali), il giudice sarà tenuto a sollevare questione di costituzionalità di fronte alla Corte costituzionale.
Immunità degli stati
Il principio relativo all’immunità degli stati dalla giurisdizione civile straniera è stato originariamente consolidato in qualità di fonte consuetudinaria. La regola plurisecolare dell’immunità ha conosciuto recentemente molte articolazioni: mentre in passato gli stati godevano di immunità assoluta, oggi si parla di immunità ristretta. L’immunità può essere invocata solo in presenza di un’attività iure imperi