Concetti Chiave
- L'ordinamento giuridico italiano si apre alle fonti internazionali solo entro i limiti costituzionali, ponendo problemi se la costituzione viene lesa.
- Il giudice costituzionale utilizza uno schema ternario per valutare la legittimità dei trattati rispetto alla costituzione, con una procedura complessa per dichiarazioni di illegittimità.
- Dopo la Seconda Guerra mondiale, sono stati creati tribunali penali internazionali per affrontare crimini come genocidio e crimini di guerra.
- La CEDU, sottoscritta a Roma nel 1950, tutela i diritti umani e le libertà fondamentali nel contesto europeo tramite trattati vincolanti.
- I trattati internazionali sui diritti umani, sebbene rivolti agli stati, possono essere invocati dai privati per garantire il rispetto delle norme da parte degli stati.
Adeguamento del diritto interno alla giurisdizione internazionale
L’apertura del nostro ordinamento alle fonti internazionali vale solo entro i confini del livello costituzionale: se la costituzione viene potenzialmente lesa si pone il problema dell’illegittimità del trattato con la costituzione.
Il giudice costituzionale, dunque, ragiona sulla base di uno schema ternario: egli deve tener conto del contrasto formale della legge esecutoria rispetto alla costituzione; sulla base di tale contrapposizione può stabilire l’eventuale illegittimità del trattato internazionale rispetto alla costituzione; l’eventuale dichiarazione di illegittimità di un trattato precedentemente considerato efficace richiede l’attuazione di una specifica procedura, molto complessa e articolata.
Durante la Seconda Guerra mondiale sono stati istituiti due tribunali penali internazionali per giudicare coloro che si sono macchiati dei più gravi crimini di portata internazionale: genocidio; crimini contro l’umanità; crimini di guerra; ecc.
Ciò configura il ruolo attivo, critico e partecipe che ogni essere umano è tenuto a svolgere nell’ambito della garanzia e della tutela dei diritti inviolabili e inalienabili, considerati la pietra miliare su cui si fonda ogni ordinamento giuridico.