Concetti Chiave
- I decreti legislativi e i decreti legge sono atti con forza di legge, equiparati a una legge ordinaria, ma differiscono per modalità e necessità di approvazione.
- La delega legislativa permette al governo di esercitare temporaneamente la funzione legislativa, seguendo criteri forniti dal parlamento attraverso una legge delega.
- I decreti legislativi richiedono una previa legge delega, approvazione del consiglio dei ministri e emanazione dal presidente della repubblica.
- I decreti legge possono essere adottati dal governo solo in situazioni straordinarie di necessità e urgenza, richiedendo successiva conversione in legge da parte del parlamento.
- L'iter di approvazione per i decreti legge prevede che le camere si riuniscano entro cinque giorni, anche se sciolte, per valutare la loro conversione in legge.
Indice
Definizione e differenze degli atti
Gli atti aventi forza di legge sono definiti tali poiché la loro efficacia è equiparata a quella di una legge ordinaria: essi sono i decreti legislativi e i decreti legge. Entrambi sono approvati dal governo ma, a parte questo, presentano numerose differenze.
Come stabilito dall’articolo 76 della Costituzione italiana, il parlamento ha la facoltà di delegare l’esercizio della funzione legislativa al governo. Tramite tale delega, però, il parlamento non cede la titolarità dell’esercizio della funzione legislativa, bensì esclusivamente la sua attuazione per tempo limitato. Come sancito dall’articolo 76 della Costituzione italiana, inoltre, il parlamento deve fornire al governo «principi e criteri direttivi» che esso è tenuto a seguire nell’ambito dell’intervento legislativo.
Iter dei decreti legislativi
L’atto con cui il parlamento delega al governo l’esercizio provvisorio della funzione legislativa è una legge ordinaria (definita «legge delega o di delegazione») che, sulla base di quanto sancito dall’articolo 72 della Costituzione, richiede la procedura normale di esame e di approvazione. La delega legislativa al governo prevede due fasi distinte: la prima, parlamentare, in cui il parlamento affida al governo l’esercizio provvisorio della funzione legislativa tramite l’approvazione di una legge delega; la seconda, governativa, in cui il governo esercita la suddetta funzione sulla base di quanto stabilito dall’articolo 14 del 1988. Esso sancisce che i decreti legislativi adottati dal governo necessitano della previa approvazione di una legge delega, richiedono la delibera da parte del consiglio dei ministri e sono emanati dal presidente della repubblica (ai sensi dell’articolo 87 Cost.).
A differenza di quanto accade nel caso dell’iter legislativo parlamentare, il presidente della repubblica non può inviare al governo un messaggio con atto motivato per sottoporre nuovamente in esame il decreto. Una volta emanato, il decreto legislativo viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: trascorsa la vacatio legis, esso acquisisce forza normativa.
Decreti legge e loro approvazione
Come detto, tra gli atti aventi forza di legge sono annoverati anche i decreti legge, il cui valore è definito dal terzo comma dell’articolo 77 della Costituzione italiana, il quale identifica i decreti legge con le iniziative autonome del governo. Il secondo comma dell’articolo 77 stabilisce che il governo può adottare autonomamente provvedimenti provvisori aventi forza di legge solo «in casi straordinari di necessità e urgenza». Esso è tenuto a presentare il giorno stesso i decreti legge per la conversione alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Proprio come nel caso dei decreti legislativi, dunque, anche l’approvazione dei decreti legge richiede due fasi: la prima, governativa, in cui il governo adotta autonomamente l’iniziativa legislativa; la seconda, parlamentare, che prevede l’intervento del parlamento, che prende in esame il decreto legge per valutarne l’eventuale conversione in legge. Il parlamento può convertire il decreto in legge tramite una legge ordinaria, definita «legge di conversione»
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali differenze tra decreti legislativi e decreti legge?
- Qual è il ruolo del parlamento nella delega legislativa al governo?
- Come avviene l'approvazione dei decreti legislativi?
- In quali circostanze il governo può adottare decreti legge?
I decreti legislativi richiedono una legge delega dal parlamento e seguono un processo in due fasi, mentre i decreti legge sono adottati autonomamente dal governo in casi di necessità e urgenza e devono essere convertiti in legge dal parlamento.
Il parlamento delega l'esercizio della funzione legislativa al governo tramite una legge delega, fornendo principi e criteri direttivi che il governo deve seguire.
I decreti legislativi richiedono una legge delega, la delibera del consiglio dei ministri, e sono emanati dal presidente della repubblica, acquisendo forza normativa dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Il governo può adottare decreti legge autonomamente solo in casi straordinari di necessità e urgenza, presentandoli immediatamente alle camere per la conversione in legge.