Concetti Chiave
- La giurisprudenza evidenzia che per applicare correttamente una disciplina contrattuale, è cruciale comprendere le circostanze e le dinamiche dell'operazione economica.
- L'art. 1372 stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o cause legali specifiche.
- Il contratto non può essere modificato o sciolto unilateralmente, salvo in presenza di presupposti legali come l'eccessiva onerosità (art. 1467 C.C.).
- La forza di legge del contratto assicura che entrambe le parti rispettino gli impegni presi, inclusi i contratti condizionali legati a eventi futuri incerti.
- La forza di legge implica un obbligo simile a quello imposto dal legislatore, garantendo il rispetto degli impegni contrattuali vincolati.
Art. 1372
La giurisprudenza è giunta alla conclusione secondo cui per inquadrare la disciplina da applicare a un contratto non basta ricondurlo al tipo di appartenenza, ma è indispensabile anche comprendere le circostanze e le dinamiche in cui il contratto, sotto forma di operazione economica, si inscrive.
L’art. 1372 afferma che «il contratto ha forza di legge fra le parti. Può essere sciolto solo per mutuo consenso e per le cause ammesse dalla legge».
L’art.
Il fatto che il contratto abbia forza di legge garantisce a ciascuno dei contraenti che l’altra parte rispetterà l’impegno assunto; ciò vale anche per i cosiddetti contratti condizionali, cioè quelli in cui la produzione degli effetti giuridici è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto (condizione sospensiva).
La forza di legge non coincide con l’efficacia: il contratto ha forza di legge in quanto le parti sono tenute a rispettare l’impegno cui si sono vincolate alla stregua in cui si rispetta un’obbligo imposto dal legislatore.