Concetti Chiave
- Il contratto a termine ha un limite massimo di durata di 24 mesi, applicabile a un singolo contratto o a contratti successivi tra lo stesso datore e lavoratore.
- Superare il limite di 24 mesi trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
- I contratti a termine non possono essere utilizzati per sostituire lavoratori in sciopero o in unità produttive con recenti licenziamenti collettivi.
- È vietato usare contratti a termine in unità con sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di CIG o se il datore non ha effettuato la valutazione dei rischi prevista dal TU sicurezza.
- Violazioni dei divieti sui contratti a termine portano alla loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato.
Durata massima del contratto a termine
Il contratto a termine deve rispettare il limite massimo di durata, fissato a 24 mesi. Tale limite vale sia in relazione a un singolo contratto, sia per una successione di contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Il computo tiene conto a fini cumulativi solo i contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello di inquadramento e di pari categoria legale.
Deroghe e trasformazioni contrattuali
Se il limite dei 24 mesi viene superato, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data del superamento. La regola dei 24 mesi è derogabile, anche in peius, dai CCNL.
La legge prescrive inoltre il divieto assoluto e inderogabile di ricorrere al contratto di lavoro a termine in specifiche situazioni:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine (tranne nel caso in cui la stipulazione abbia provveduto alla sostituzione di lavoratori assenti);
- presso unità produttive in cui sussistono sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di CIG, le quali interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la periodica valutazione dei rischi prevista dal TU sicurezza (d.lgs. 81/2008).
La violazione di tali divieti determina la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.