Concetti Chiave
- L'articolo 42 della Costituzione italiana riconosce la proprietà privata dei mezzi di produzione come base della libertà di iniziativa economica nei sistemi capitalistici.
- La Costituzione non specifica la distribuzione della proprietà, legittimando la concentrazione della proprietà dei mezzi di produzione nelle mani di pochi.
- Il diritto di proprietà implica l'uso esclusivo di un bene secondo l'interesse del proprietario, ma deve avere una funzione sociale per il beneficio collettivo.
- La legge fissa i limiti al diritto di proprietà per garantire la destinazione sociale dei beni, ad esempio attraverso il controllo urbanistico.
- Per quanto riguarda i mezzi di produzione, non ci sono obblighi legali su come i proprietari debbano utilizzarli o gestire la forza lavoro.
Il diritto di proprietà
Naturalmente l'articolo 42 della Costituzione italiana, riguarda il principio dei beni in generale, ma è particolarmente importante per i beni produttivi (o mezzi di produzione): la libertà di iniziativa economica che caratterizza i sistemi economici capitalistici (o di mercato) presuppone infatti la proprietà privata dei mezzi di produzione. La Costituzione non indica come debba essere distribuita la proprietà, ossia se proprietari debbano essere tutti o solo alcuni.
Questo significa che viene riconosciuta come legittima una situazione nella quale la proprietà dei meni di produzione è concentrata nelle mani di pochi. La maggioranza della popolazione, esclusa dalla proprietà, deve procurarsi un reddito offrendo agli imprenditori la propria forza-lavoro. La proprietà (o, come si dovrebbe dire per esteso, il diritto di proprietà) consiste in sostanza nella possibilità di utilizzare in modo esclusivo un bene secondo il proprio interesse. Il riconoscimento del diritto di proprietà non comporta per la Costituzione la prevalenza dell'interesse individuale; al contrario, essa afferma che la proprietà deve avere una funzione sociale, e cioè che la ricchezza, pur essendo in mani private, deve essere utilizzata per il vantaggio di tutti e non del solo proprietario. Spetta alla legge quindi fissare al diritto di proprietà i limiti necessari perché la destinazione sociale dei beni venga assicurata. Una legislazione di questo tipo, per esempio, è stata prevista riguardo all'uso delle aree edificabili, per controllare con piani regolatori e licenze edilizie il processo di urbanizzazione. Lo stesso criterio non è invece applicato alla proprietà dei mezzi di produzione (fabbriche, macchinari ecc.): nessuno può obbligare il proprietario a utilizzarli, né imporgli come utilizzarli (per produrre cosa e con quali tecniche). Quanti lavoratori assumere e in che modo farli lavorare sono decisioni private dell'imprenditore.