Concetti Chiave
- Il diritto di proprietà è descritto nell'articolo 832 del Codice Civile e prevede l'uso e la disposizione del bene entro i limiti della legge.
- Il diritto di godere consente di utilizzare il bene secondo le proprie preferenze, senza violare la legge.
- Il diritto di disporre riguarda la decisione sulla destinazione finale del bene posseduto.
- La piena ed esclusiva proprietà permette al proprietario di fare ciò che vuole con il bene e di escludere altri dal suo utilizzo.
- L'articolo 42 della Costituzione sottolinea che la proprietà privata è garantita, con la legge che ne stabilisce modalità e limiti per assicurarne la funzione sociale.
Indice
Definizione del diritto di proprietà
Il diritto di proprietà, descritto nell'articolo 832 del C.C (codice civile) consiste nel diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo del bene entro i limiti della legge. Ciò vuol dire che si può utilizzare la cosa su cui si esercita tale diritto come meglio si crede, a patto che non venga infranto ciò che dice la legge.
Aspetti del diritto di godere e disporre
Più precisamente, per diritto di godere si intende la possibilità di utilizzare la cosa come meglio si crede.
Mentre, per diritto di disporre si intende la possibilità di decidere la destinazione finale del bene.
In modo pieno invece, vuol dire che il proprietario può fare tutto ciò che vuole della sua cosa mentre, in modo esclusivo vuol dire che il proprietario può privare qualcuno di utilizzare la sua cosa.
Proprietà e funzione sociale
La proprietà viene definita dall'articolo 42 della costituzione, che dice che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, e che la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti con lo scopo di assicurarla nella funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Funzione sociale vuol dire che si fa in modo che le differenze e le disuguaglianze sociali vengono ridotte fin quando non si raggiunge la possibilità di far diventare chiunque proprietario.