Concetti Chiave
- L'atto normativo, espressione della funzione legislativa delle Camere, è promulgato dal presidente della Repubblica e pubblicato come legge, inclusi gli atti costituzionali.
- Gli atti normativi del governo, deliberati dal Consiglio dei ministri, sono emanati dal presidente della Repubblica e pubblicati con nomi diversi come decreto legislativo, decreto legge o decreto del presidente della Repubblica.
- I regolamenti non deliberati collegialmente assumono diverse denominazioni in base al soggetto adottante, come decreto del presidente del Consiglio dei ministri o decreto ministeriale.
- Le leggi e gli atti normativi si citano indicando la data di promulgazione o emanazione e il numero progressivo annuale, con le leggi costituzionali aventi una numerazione propria.
- Gli atti legislativi e regolamentari generalmente entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, ma possono prevedere un termine diverso, come nel caso dei decreti legge.
Promulgazione ed emanazione degli atti normativi
L’atto normativo espressione della funzione legislativa attribuita alle Camere è promulgato col nome di legge dal presidente della Repubblica e pubblicato come tale; lo stesso vale per le leggi costituzionali. Invece gli atti normativi del governo (deliberati dal Consiglio dei ministri), quale che sia la loro natura, sono emanati sempre dal presidente della Repubblica, ma vengono poi indicati e pubblicati con nomi diversi che corrispondono alla loro diversa natura: decreto legislativo, decreto legge e, nel caso dei regolamenti, decreto del presidente della Repubblica.
Se si tratta invece di regolamenti non deliberati collegialmente dal Consiglio dei ministri, essi assumono veste diversa a seconda del soggetto che li adotta: decreto del presidente del Consiglio dei ministri (se adottato da questi), decreto ministeriale (se adottato dal singolo ministro), decreto interministeriale (se adottato insieme da più ministri). Il decreto legislativo e il decreto legge riportano nel preambolo l’indicazione, rispettivamente, della legge di delegazione sulla base della quale è stato adottato e delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l’adozione (artt. 14-15 l. 400/1988).
In tutti i casi le leggi e gli altri atti normativi, primari e secondari, si citano indicando giorno mese anno della promulgazione o emanazione + il numero. Tutti questi atti sono numerati annualmente e in modo progressivo tenendo conto della data di pubblicazione (e non della data di approvazione). Le leggi costituzionali hanno una numerazione progressiva annuale propria.
Gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore, di norma, il quindicesimo giorno seguente alla loro pubblicazione (è il termine ordinario della vacatio legis, prevista al fine di dar tempo agli operatori del diritto di conoscere l’innovazione con anticipo sulla sua applicazione). L’atto stesso può però prevedere un termine diverso, più lungo o più breve: anche il giorno stesso in cui è pubblicato o quello successivo, com’è il caso dei decreti legge.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del presidente della Repubblica nella promulgazione ed emanazione degli atti normativi?
- Come vengono numerati e citati gli atti normativi?
- Quando entrano in vigore gli atti legislativi e regolamentari?
Il presidente della Repubblica promulga le leggi e le leggi costituzionali e emana gli atti normativi del governo, che vengono poi pubblicati con nomi diversi a seconda della loro natura.
Gli atti normativi sono numerati annualmente e progressivamente in base alla data di pubblicazione e si citano indicando giorno, mese, anno della promulgazione o emanazione e il numero.
Gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore, di norma, il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, salvo diversa disposizione dell'atto stesso.