Concetti Chiave
- La procedura sanzionatoria nel lavoro pubblico segue regole diverse rispetto al lavoro privato, con alcune sanzioni definite dalla legge anziché dai contratti collettivi.
- Alcune infrazioni, come la falsa attestazione della presenza, prevedono il licenziamento disciplinare come unica sanzione possibile.
- Il rifiuto di collaborare con indagini disciplinari può portare a sospensioni senza retribuzione, con durata variabile.
- Le sanzioni nel lavoro pubblico possono superare il limite di sospensione di dieci giorni, arrivando fino a sei mesi.
- Nel lavoro pubblico, il potere disciplinare è esercitato dal dirigente competente, che ha l'obbligo legale di promuovere azioni disciplinari.
Procedura sanzionatoria nel lavoro pubblico
La procedura sanzionatoria nel lavoro pubblico risponde a regole differenziate rispetto a quelle vigenti per il lavoro privato, con il quale per altro condivide l’applicabilità dell’articolo 2106 c.c.
In primo luogo, alcune fattispecie sanzionatorie non sono previste dai CCNL, bensì dalla legge. Esse non sono modificabili dal contratto collettivo neanche in melius per il lavoratore, a pena di nullità accompagnata dalla sostituzione automatica della clausola collettiva con la norma di legge.
Inoltre per alcune infrazioni (ad esempio la falsa attestazione della presenza in servizio) l’unica sanzione prevista è il licenziamento disciplinare, con o senza preavviso.
Per il resto le tipologie di sanzione sono le medesime del lavoro privato, con l’unica differenza che il limite di sospensione di dieci giorni previsto dall’articolo 7 è protratto fino a un massimo di sei mesi. Ancora, l’affissione del codice disciplinare è realizzata mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell’amministrazione
Mentre nel lavoro privato il potere disciplinare è esercitato dal datore di lavoro, in quello pubblico esso spetta al dirigente competente. Questi ha un vero e proprio obbligo legale di promuovere l’azione disciplinare, la cui violazione è configurata come fonte di responsabilità contrattuale, con conseguenze disciplinari (licenziamento) o retributive (sospensione dello stipendiamento).
I passaggi del procedimento disciplinare previsti per il lavoro pubblico sono diversi da quelli richiesti nell’ambito del lavoro privato.