Concetti Chiave
- Il d.lgs. 165/2001 consente la derogabilità delle leggi nel lavoro pubblico tramite contratti collettivi nazionali.
- Le deroghe sono limitate alle materie specificamente demandate alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo.
- I contratti collettivi devono rispettare i principi stabiliti dal d.lgs. 165/2001, altrimenti risultano parzialmente nulli.
- La possibilità di derogare è riservata esclusivamente ai contratti collettivi di livello nazionale, non a quelli decentrati.
- La derogabilità della legge nel settore pubblico rappresenta la regola, a differenza del settore privato dove costituisce un'eccezione.
L’inderogabilità della legge nel lavoro pubblico
L’art. 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che le fonti legislative in materia di lavoro pubblico possano essere derogate, anche in peius, dalla contrattazione collettiva. In sostanza, ciò che per il lavoro privato è un’eccezione, in quello pubblico diviene la regola.
La derogabilità, però, è limitata alle materie demandate alla contrattazione dal d.lgs.: tale facoltà è inoltre concessa esclusivamente ai contratti collettivi di livello nazionale (CCNL).
Nel lavoro pubblico il rapporto tra legge e contratto collettivo è chiarito da un’apposita disposizione di legge, e cioè dall’art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, da ultimo ritoccato (non stiamo qui a ricostruire le precedenti modifiche) con d.lgs. n. 75/2017. L’articolo, dopo aver ribadito che le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 165/2001 hanno carattere “imperativo”, prescrive che “eventuali disposizioni di legge che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali, e per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”. In sostanza, nel settore pubblico, diversamente da quello che ci si potrebbe attendere, la regola è quella della derogabilità della legge, di massima anche in peius, da parte del contratto collettivo. Ciò, peraltro, ad alcune condizioni: la derogabilità è limitata alle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, c. 1, del d.lgs.; la facoltà di deroga è riservata ai contratti collettivi di livello nazionale (e non decentrato); le deroghe debbono rispettare, comunque, i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001.
Domande da interrogazione
- Qual è la regola generale riguardo la derogabilità della legge nel lavoro pubblico secondo l'art. 2 del d.lgs. 165/2001?
- Quali sono le condizioni per la derogabilità delle leggi nel settore pubblico?
- Cosa accade se un contratto collettivo supera i principi stabiliti dal d.lgs. 165/2001?
Nel lavoro pubblico, la regola generale è la derogabilità della legge da parte della contrattazione collettiva, anche in peius, purché limitata alle materie affidate alla contrattazione e rispettando i principi del d.lgs. 165/2001.
Le condizioni includono che la derogabilità sia limitata alle materie affidate alla contrattazione collettiva, che la facoltà di deroga sia riservata ai contratti collettivi nazionali, e che le deroghe rispettino i principi del d.lgs. 165/2001.
Se un contratto collettivo supera i principi stabiliti dal d.lgs. 165/2001, subentra la nullità parziale delle disposizioni che eccedono tali principi.