Concetti Chiave
- Il procedimento referendario abrogativo è disciplinato dalla legge 352/1970, con una complessità maggiore rispetto al referendum costituzionale.
- La Corte costituzionale verifica l'ammissibilità delle richieste referendarie, escludendo oggetti come leggi tributarie e di bilancio.
- L'ufficio centrale presso la Corte di Cassazione garantisce la legittimità del procedimento, occupandosi della raccolta e verifica delle firme.
- Oltre ai limiti espliciti dell'art. 75, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato limiti impliciti e logici al referendum abrogativo.
- Le leggi costituzionali e quelle a contenuto vincolato costituiscono ulteriori limiti all'ammissibilità del referendum abrogativo.
Disciplina del procedimento referendario
La disciplina di questo procedimento referendario è contenuta nella l. 352/1970. Essa è però più complessa rispetto a quella in vigore per il referendum costituzionale, in quanto la Costituzione prevede una serie di limiti sotto forma di oggetti che non possono essere sottoposti a referendum: il che ha determinato l’esigenza di prevedere un meccanismo di verifica dell’ammissibilità delle richieste presentate, che la l. cost. 1/1953 (art. 2) ha affidato alla Corte costituzionale. Invece, di garantire la legittimità del procedimento (raccolta delle firme degli elettori, che deve avvenire in un arco temporale non superiore a tre mesi; verifica del numero e della validità delle firme, o delle deliberazioni consiliari, che devono essere approvate a maggioranza assoluta; verifica della formulazione tecnico-giuridica del quesito) si occupa l’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione.
Limiti all'ammissibilità del referendum
Ai sensi dell’art. 75.2 Cost., sono inammissibili i referendum aventi ad oggetto: leggi tributarie; leggi di bilancio; leggi di amnistia e indulto; leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
I divieti stabiliti dall’art. 75.2, tuttavia, non esauriscono i limiti all’ammissibilità del referendum abrogativo. Limiti ulteriori, al di là della lettera dell’art. 75, sono stati individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla fondamentale sentenza n. 16 del 1978, interpretando il testo (limiti impliciti) e lo spirito (limiti logici) della Costituzione. Così costituiscono, secondo la Corte, limiti ulteriori all’ammissibilità del referendum abrogativo:
- la Costituzione e le leggi formalmente costituzionali, per le quali l’art. 138 prevede un procedimento diverso e aggravato rispetto alla legge ordinaria;
- le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, ossia quelle per le quali la Costituzione detta l’unica disciplina possibile, senza lasciare margini di scelta al legislatore, sicché la loro eliminazione per via referendaria avrebbe il senso di un’abrogazione, indiretta, di una disposizione costituzionale (ad es. inammissibile è stato considerato il referendum abrogativo di alcune parti della legge sull’aborto, considerata disciplina minima di tutela del diritto alla salute imposta dall’art. 32 Cost.: sent. 35/1997).
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti all'ammissibilità del referendum abrogativo secondo la Costituzione italiana?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale nel procedimento referendario abrogativo?
- Quali sono i compiti dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione?
I limiti includono leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, e leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, come stabilito dall'art. 75.2 Cost.
La Corte costituzionale verifica l'ammissibilità delle richieste di referendum, identificando limiti ulteriori oltre quelli esplicitamente menzionati nell'art. 75, come le leggi costituzionalmente vincolate.
L'ufficio centrale garantisce la legittimità del procedimento, occupandosi della raccolta e verifica delle firme, e della formulazione tecnico-giuridica del quesito referendario.