alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • La sentenza costituzionale 16/1978 ha introdotto nuovi limiti al referendum abrogativo, oltre a quelli dell'articolo 75 della Costituzione italiana.
  • Tra i limiti, ci sono le leggi a contenuto comunitariamente vincolato, che impediscono l'abrogazione per evitare inadempienze verso il diritto dell'Unione Europea.
  • Gli atti legislativi con forza passiva rinforzata sono protetti da abrogazione referendaria a causa della loro speciale copertura costituzionale.
  • Le leggi strettamente collegate a quelle escluse dall'articolo 75.2 della Costituzione sono anch'esse escluse da referendum, seguendo un principio di stretta connessione.
  • Le leggi obbligatorie o necessarie, previste dalla Costituzione, devono esistere nell'ordinamento ma lasciano libertà di disciplina al legislatore.

Indice

  1. Limiti al referendum abrogativo
  2. Atti legislativi con forza passiva
  3. Leggi collegate e obbligatorie

Limiti al referendum abrogativo

La sentenza costituzionale 16 del 1978 ha introdotto una serie di limiti al referendum abrogativo, i quali si aggiungono e accostano a quelli previsti dall’articolo 75 del testo costituzionale. I principali riguardano:
- le leggi a contenuto comunitariamente vincolato, ossia quelle per le quali la discrezionalità del legislatore è vincolata al rispetto del diritto dell’Unione europea (ad es. la Corte ha ritenuto inammissibili richieste in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, perché l’abrogazione delle norme interne avrebbe reso inadempiente lo Stato italiano rispetto all’obbligo di attuare alcune direttive comunitarie: sentt. 41 e 45/2000);

Atti legislativi con forza passiva

-gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata, ossia le fonti specializzate in ragione della loro particolare competenza, la cui adozione deve seguire procedimenti più complessi di quello ordinario (atti che, non potendo essere abrogati da fonti legislative ordinarie in virtù di una speciale copertura costituzionale, tanto meno possono essere caducati per via referendaria: ad es. le leggi modificative dei Patti Lateranensi, stante la copertura dell’art. 7 Cost.);

Leggi collegate e obbligatorie

-le leggi collegate strettamente a quelle escluse dall’art. 75.2 Cost., le quali devono considerarsi parimenti ricomprese nel divieto (così, accanto alle leggi di autorizzazione alla ratifica, anche le leggi di esecuzione dei trattati internazionali: sentt. 27/1997 e 31/2000; accanto alle leggi di bilancio, anche le leggi finanziarie e le leggi collegate alla manovra finanziaria; sentt. 2/1994 e 6/2015);

- le leggi obbligatorie o necessarie, ossia quelle che devono necessariamente esistere nell’ordinamento perché direttamente previste dalla Costituzione (ad es. la stessa legge sulle modalità di attuazione del referendum cui rinvia l’art. 75.5 Cost.) ma che, a differenza delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, lasciano libero il legislatore quanto alla relativa disciplina. Le due categorie, pur concettualmente distinte, tendono però a confondersi nella giurisprudenza in un’unica categoria di leggi collegate strettamente a disposizioni costituzionali (leggi che «non possono essere soppresse senza con ciò ledere principi costituzionali»: v. sentt. 17/1997, 42 e 49/2000, 45/2005).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali limiti introdotti dalla sentenza costituzionale 16/1978 al referendum abrogativo?
  2. La sentenza ha introdotto limiti riguardanti le leggi a contenuto comunitariamente vincolato, gli atti legislativi ordinari con forza passiva rinforzata, le leggi strettamente collegate a quelle escluse dall'art. 75.2 Cost., e le leggi obbligatorie o necessarie.

  3. Perché le leggi a contenuto comunitariamente vincolato sono escluse dal referendum abrogativo?
  4. Sono escluse perché la loro abrogazione renderebbe lo Stato italiano inadempiente rispetto agli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie, come evidenziato nelle sentenze 41 e 45/2000.

  5. Come si distinguono le leggi obbligatorie o necessarie dalle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato?
  6. Le leggi obbligatorie o necessarie devono esistere nell'ordinamento perché previste dalla Costituzione, ma lasciano libertà al legislatore sulla disciplina, mentre le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato sono strettamente legate a disposizioni costituzionali e non possono essere soppresse senza ledere principi costituzionali.

Domande e risposte

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