Concetti Chiave
- L'omogeneità del quesito referendario è essenziale per la sua ammissibilità, evitando pluralità di domande eterogenee.
- I referendum non possono riguardare leggi di revisione costituzionale o altre leggi con forza passiva rinforzata.
- Leggi a contenuto costituzionalmente o comunitariamente vincolato non possono essere sottoposte a referendum.
- Il referendum non è possibile per leggi escluse dall'iniziativa referendaria secondo l'articolo 75, comma 2.
Limiti impliciti del referendum
I limiti previsti dall’articolo 75 in materia di referendum abrogativo sono affiancati anche da ulteriori limiti (impliciti), definiti dalla corte tramite la sentenza 16 del 1978, in cui sono individuate quattro categorie di limiti impliciti:
1. La necessaria omogeneità del quesito referendario: ciascun quesito che contenga una tale pluralità di domande eterogenee da non poter venire ricondotto alle disposizioni dell’articolo 75 sarà considerato inammissibile. L’omogeneità del quesito referendario è necessaria entro i limiti dell’articolo 48 della costituzione, il quale definisce il voto «un dovere civico»: la pluralità di domande eterogenee talvolta presenti nel quesito referendario, infatti, rende spesso inattuabile la votazione. Il quesito referendario deve inoltre esser idoneo al conseguimento al fine voluto dai promotori del referendum; tale fine, erò, non deve essere perseguito in modo contrario alla natura dell’istituto referendaria, trasformandolo surrettiziamente in un tipo di referendum (propositivo e non abrogativo) che l’ordinamento non contempla;
2.
Impossibilità di referendum su leggi speciali
L’impossibilità di sottoporre al referendum le fonti che non abbiano forza di leggi ordinaria (le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali e le leggi approvate con varianti procedurali che connotano tali leggi come atti con forza passiva rinforzata non possono essere oggetto di referendum, il quale vale esclusivamente per leggi e atti aventi forza di legge ordinaria). Per espressa previsione della costituzione, le leggi a forza passiva rinforzata hanno una variante procedurale tale che la loro abrogazione sarà possibile solo ripercorrendo le medesime varianti: tali leggi, dunque, non possono essere abrogate nemmeno da una legge ordinaria del parlamento);
3. L’impossibilità di sottoporre a referendum le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, cioè le leggi che disciplinano materie su cui vi è un vincolo costituzionale: si tratta di leggi in cui parte del contenuto non è una libera scelta del legislatore, bensì imposto dai limiti costituzionali sostanziali e, parimenti, l’impossibilità di sottoporre al referendum leggi a contenuto comunitariamente vincolato, ossia quelle per le quali la discrezionalità del legislatore è vincolata al rispetto dei vincoli imposti dall’Ue;
4. L’impossibilità di rendere oggetto del referendum le leggi per cui l’articolo 75 (comma 2) non prevede l’iniziativa referendaria: tale limite, però, è esteso anche alle leggi vincolate e inerenti a quelle elencate dal suddetto articolo.
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti impliciti al referendum abrogativo secondo la sentenza 16 del 1978?
- Perché è necessaria l'omogeneità del quesito referendario?
- Quali leggi non possono essere sottoposte a referendum secondo i limiti impliciti?
La sentenza 16 del 1978 individua quattro categorie di limiti impliciti: l'omogeneità del quesito referendario, l'impossibilità di sottoporre a referendum le fonti che non abbiano forza di leggi ordinarie, l'impossibilità di sottoporre a referendum le leggi a contenuto costituzionalmente o comunitariamente vincolato, e l'impossibilità di rendere oggetto del referendum le leggi per cui l'articolo 75 non prevede l'iniziativa referendaria.
L'omogeneità del quesito referendario è necessaria per evitare che una pluralità di domande eterogenee renda inattuabile la votazione e per garantire che il quesito sia idoneo al conseguimento del fine voluto dai promotori, senza trasformare il referendum in un tipo non contemplato dall'ordinamento.
Non possono essere sottoposte a referendum le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi a contenuto costituzionalmente o comunitariamente vincolato, e le leggi per cui l'articolo 75 non prevede l'iniziativa referendaria.