Concetti Chiave
- La conclusione dei contratti della pubblica amministrazione si articola in due fasi principali: il procedimento di evidenza pubblica e la stipulazione del contratto.
- Il procedimento di evidenza pubblica è il processo amministrativo che porta alla conclusione del contratto attraverso metodi come asta pubblica, pubblico incanto, o procedure negoziate.
- Nella fase successiva, il contratto viene stipulato con il contraente scelto, e una volta firmato, è regolato dal diritto privato.
- Il giudice può annullare il contratto se ritiene che non soddisfi gli scopi pubblici, ma la P.A. può anche ricorrere ad accordi per formalizzare gli interessi.
- La legge consente alla P.A. di stipulare accordi specifici per definire gli interessi che costituiranno il contenuto del provvedimento finale.
Fasi della conclusione dei contratti
La conclusione dei contratti di cui è parte la pubblica amministrazione prevede due fasi:
1) in primo luogo la conclusione è costituita dal procedimento di evidenza pubblica. Questa espressione descrive proprio il processo amministrativo mediante il quale si concretizza la conclusione del contratto;
2) segue la fase della stipulazione del contratto con il contraente prescelto. La sua individuazione avviene utilizzando diversi sistemi: asta pubblica o pubblico incanto, procedura ristretta, alla quale possono prendere parte solo gli operatori economici invitati, procedura negoziata, nell’ambito della quale la P.A. sceglie l’offerta più vantaggiosa fra quelle ricevute.
Stipulazione e regolamentazione contrattuale
La conclusione del contratto determina l’avvio del rapporto contrattuale fra pubblica amministrazione e operatore economico: una volta stipulato, il contratto è regolato dal diritto privato.
Se il giudice ritiene che gli interessi tutelati dal contratto non siano conformi agli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione, può privare il contratto dei suoi effetti. Ma il contratto non è l’unico strumento di cui la P.A. può servirsi per soddisfare i propri interessi: la legge ammette la possibilità che essa stipuli appositi accordi tramite cui formalizzare gli interessi che costituiranno il contenuto del provvedimento finale.