Concetti Chiave
- La privativa concede all'autore diritti esclusivi sull'opera, escludendo altri dal riconoscimento e utilizzo della stessa.
- In Italia, i diritti patrimoniali sono protetti per 70 anni dopo la morte dell'autore, mentre i diritti morali sono perpetui.
- Nel contratto di edizione, l'autore fornisce l'opera all'editore per la riproduzione e vendita, ricevendo compensi pattuiti.
- La durata del contratto di edizione è di massimo 20 anni, ridotta a 10 per opere non ancora create.
- Se l'autore muore prima del completamento, l'editore può pubblicare solo se una parte consistente era già consegnata e non vi era volontà contraria.
Diritti dell'autore e privativa
All’autore di un’opera dell’ingegno è riconosciuta, oltre ai diritti morali e patrimoniali, la cosiddetta «privativa»: si tratta di una serie di diritti che gli permettono di escludere chiunque altro dal riconoscimento alla titolarità e all’utilizzo dell’opera. La privativa sorge al momento stesso della creazione dell’opera.
Durata dei diritti d'autore
Il diritto all’esclusiva è esercitabile per un lasso di tempo ampio ma definito: in Italia il diritto d’autore è protetto per 70 anni dalla morte dell’autore; decorso questo termine l’opera diviene di dominio pubblico. Il termine, ovviamente, riguarda solo i diritti patrimoniali. Il diritto morale è perpetuo.
Contratti di edizione
La privativa segue una disciplina peculiare nei contratti di edizione, cioè quelli in cui l’autore si obbliga a consegnare l’opera in formato stampabile all’editore e quest’ultimo si obbliga a riprodurre e vendere l’opera e a pagare all’autore i compensi pattuiti (calcolati in percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti).
Il contratto di edizione ha una durata massima di 20 anni. È possibile stipularlo anche per opere non ancora creata, in questo caso però la durata massima scende a 10 anni. Il contratto di edizione, comunque, riguarda solo i diritti di utilizzazione, mai quelli relativi alla modifica o alla rielaborazione dell’opera.
Se l’autore muore prima del completamento dell’opera, l’editore può pubblicarla solo se gli era già stata consegnata una parte consistente del lavoro e, ovviamente, a patto che l’autore non avesse manifestato la volontà di non pubblicare.