Concetti Chiave
- Le opere dell'ingegno, creative e personali, sono protette dal diritto d'autore che garantisce la paternità e la proprietà dell'opera.
- La registrazione presso la SIAE tutela le opere e le rende pubbliche, con un deposito ogni 5 anni, rinnovabile.
- I diritti morali dell'autore, inalienabili, comprendono il riconoscimento della paternità, l'anonimato, e la facoltà di opporsi a modifiche indesiderate.
- I diritti patrimoniali permettono l'uso economico esclusivo dell'opera per 70 anni post mortem, trasferibili tramite licenza o proprietà.
- L'autore riceve un compenso basato su una percentuale delle vendite quando cede i diritti patrimoniali.
Diritto d’autore
Sono soggette a diritto d’autore le opere dell’ingegno (opere nel campo culturale) che devono essere creative e frutto dell’elaborazione personale. Il diritto d’autore da la paternità dell’opera.
Nasce con la creazione dell’opera e quindi si ha la proprietà a titolo originario. Con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) si registra l’opera al fine di rendere pubbliche le opere con diritto d’autore e per tutelare quest’ultimo.
Il diritto morale dell’autore non può essere trasferibile poiché è un diritto della personalità.
Si manifesta con il:
- Diritto al riconoscimento della paternità dell’opera
- Diritto di inedito (scegliere se pubblicare o meno l’opera)
- Diritto di anonimo (scegliere se pubblicare l’opera con il proprio nome, con uno pseudonimo o anonimamente)
- Diritto di opporsi a modifiche dell’opera non condivise
- Diritto di pentimento (scegliere di ritirare l’opera dal commercio)
Il diritto patrimoniale dell’autore è il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera e di pubblicarla. Si estingue dopo 70 ani dalla morte dell’autore, dopo ognuno ha diritto a pubblicarla. Può essere trasferito tramite licenza (durata limitata ma rinnovabili) o dato in proprietà (durata illimitata); in entrambi i casi l’autore ha diritto ad un compenso corrispondente ad una % sulla vendita.