Concetti Chiave
- Il principio di sussidiarietà verticale assegna le funzioni amministrative all'ente più vicino al cittadino, con l'intervento di livelli superiori solo se necessario.
- I principi di adeguatezza e differenziazione garantiscono che le funzioni siano gestite da enti in grado di svolgerle e che siano attribuite in modo equo in base alle dimensioni e capacità degli enti locali.
- La Corte costituzionale valuta se un'allocazione di funzioni a un livello superiore è giustificata, influenzando la discrezionalità politica del legislatore.
- Il principio di sussidiarietà orizzontale incoraggia l'iniziativa privata in attività di interesse generale, delineando il confine tra intervento pubblico e privato.
- Un esempio di sussidiarietà orizzontale è il "5 per mille", che consente ai cittadini di destinare parte delle imposte a enti privati come organizzazioni non profit.
Indice
Principio di sussidiarietà verticale
Le funzioni amministrative degli enti locali, delle regioni e dello Stato sono disciplinate dall’art. 118 Cost. In base al principio di sussidiarietà verticale, introdotto dalla riforma del 2001, le funzioni amministrative spettano di regola all’ente più vicino al cittadino, mentre l’intervento degli enti di livello superiore è solo sussidiario. Il primo comma dell’art. 118 dispone infatti che esse in via generale «sono attribuite ai comuni», a meno che la legge (statale o regionale, a seconda delle rispettive competenze) non provveda a conferirle a province, città metropolitane, regioni o allo Stato per garantire, di volta in volta, esigenze di carattere unitario.
Adeguatezza e differenziazione
Al principio di sussidiarietà verticale l’art. 118.1 affianca i principi di adeguatezza e differenziazione. Adeguatezza vuol dire che il livello di governo individuato dalla legge deve essere in grado (e cioè capace) di gestire quella funzione, dovendosi altrimenti affidare la funzione a un livello di governo, per l’appunto, più adeguato. La differenziazione, invece, esige che il conferimento delle funzioni amministrative avvenga in modo ragionevole, disciplinando in modo eguale situazioni eguali e in modo differente situazioni differenti: in genere, ad esempio, un comune di grandi dimensioni è in grado di svolgere molte più funzioni di un comune piccolo o piccolissimo. In tali casi lo Stato o la regione possono differenziare l’allocazione delle funzioni amministrative: una medesima funzione potrà essere affidata, nel caso di un grande comune, al suo diretto esercizio ovvero, nel caso di comuni più piccoli, a forme di esercizio associato oppure affidata alla provincia o alla città metropolitana oppure ancora mantenuta in capo allo Stato o alla regione.
Ruolo della Corte costituzionale
Spetta alla Corte costituzionale valutare se ci sono le ragioni che giustifichino l’attribuzione a un livello superiore di una determinata funzione amministrativa (si tratta di una valutazione delicata che incide sulla discrezionalità politica del legislatore). Ad esempio, nella sent. 196/2004 in materia di condono edilizio la Corte ha escluso che sussistessero ragioni sufficienti per sottrarre ai comuni e affidare al prefetto le demolizioni di fabbricati a seguito di gravi abusi edilizi (una scelta che era stata indotta dall’inerzia di molti comuni nel procedere alle demolizioni).
Sussidiarietà orizzontale e iniziativa privata
Accanto al principio di sussidiarietà verticale, l’ultimo comma dell’art. 118 prevede anche il principio di sussidiarietà orizzontale, in forza del quale tutti gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica, compreso lo Stato, sono tenuti a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il principio, in questo caso, vale a tracciare una linea di confine fra intervento pubblico e intervento privato: secondo alcuni nel senso che il primo viene totalmente pretermesso dall’esistenza del secondo, secondo altri nel senso che i pubblici poteri tengono conto, ove esistente, dell’iniziativa privata. Una recente applicazione, in campo fiscale, di questo principio è la facoltà riconosciuta ai cittadini contribuenti di devolvere una quota delle proprie imposte sul reddito a favore di determinati enti privati come università, istituti di cultura, associazioni non profit e tutte le organizzazioni del cosiddetto terzo settore (il 5 per mille introdotto a partire dalla l. 266/2005 e ora disciplinato dal d.lgs. 111/2017).
Domande da interrogazione
- Qual è il principio di sussidiarietà verticale e come viene applicato?
- Cosa si intende per principi di adeguatezza e differenziazione?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale nel contesto del principio di sussidiarietà?
- Come si applica il principio di sussidiarietà orizzontale?
- Qual è l'importanza del 5 per mille nel contesto della sussidiarietà orizzontale?
Il principio di sussidiarietà verticale stabilisce che le funzioni amministrative spettano all'ente più vicino al cittadino, con l'intervento degli enti superiori solo in via sussidiaria. Questo principio è disciplinato dall'art. 118 della Costituzione e prevede che le funzioni siano attribuite ai comuni, salvo diversa disposizione di legge.
Il principio di adeguatezza richiede che il livello di governo scelto sia capace di gestire la funzione, mentre la differenziazione esige che le funzioni siano conferite in modo ragionevole, trattando situazioni simili in modo simile e situazioni diverse in modo diverso.
La Corte costituzionale valuta se esistono ragioni per attribuire una funzione amministrativa a un livello superiore, influenzando la discrezionalità politica del legislatore. Un esempio è la sentenza 196/2004 sul condono edilizio.
Il principio di sussidiarietà orizzontale impone agli enti territoriali di favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini per attività di interesse generale, tracciando un confine tra intervento pubblico e privato. Un'applicazione recente è il 5 per mille, che permette ai cittadini di destinare parte delle imposte a enti privati.
Il 5 per mille rappresenta un'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, consentendo ai cittadini di devolvere una parte delle imposte a enti privati come università e associazioni non profit, promuovendo l'iniziativa privata nel settore pubblico.