Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'acquirente acquisisce il diritto di proprietà quando manifesta la volontà di trasferimento, come nel caso di un cliente che mette un prodotto nel carrello.
  • Il mero consenso non basta se lo stesso bene è promesso a più persone; il proprietario sarà chi per primo ha acquistato il diritto.
  • Nei contratti ad effetti reali, come il comodato, il consenso deve essere seguito dalla consegna del bene per acquisirne la proprietà.
  • Per contratti come il pegno, la consegna è necessaria per gli effetti giuridici, ma non per il perfezionamento del contratto.
  • In contratti con effetto reale differito, l'effetto reale è legato al consenso, anche se espresso prima della conclusione dell'accordo.

Principio consensualistico nel diritto civile

L’acquirente o avente causa acquisisce il diritto quando la volontà di realizzare il trasferimento della proprietà viene palesata. Sulla base di ciò, ad esempio, il cliente di un supermercato acquista la proprietà del bene già nel momento in cui ripone il prodotto nel carrello; infatti, il gesto incarna la volontà di acquistare quel determinato bene, il cui pagamento perfezionerà il contratto di compravendita.
In alcuni casi il mero consenso non è però sufficiente.

Infatti, quando lo stesso bene viene promesso a più aventi causa, l’effettivo proprietario coinciderà con chi per primo ha acquistato il diritto di proprietà.
Spesso il consenso è strumento di perfezionamento del contratto necessario ma non sufficiente: mostrarsi favorevoli all’acquisto di un’automobile non basta per acquisirne la proprietà, a quest’atto di volontà dovrà seguire la concreta consegna del bene. Ciò accade nei contratti ad effetti reali (comodato, mutuo, deposito), ma non per il pegno, in cui la consegna del bene è necessaria affinché il contratto produca effetti giuridici, non per il perfezionamento.
Il discorso è diverso a proposito dei contratti in cui l’effetto reale è differito rispetto al momento della conclusione dell’accordo (ad esempio nel trasferimento di cose determinate solo nel genere). In questo caso l’effetto reale non coincide con il perfezionamento del contratto, ma è comunque collegato al consenso, anche se espresso in un momento precedente.

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