Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'ordinamento italiano richiede che il diritto interno sia conforme ai principi generali riconosciuti a livello internazionale.
  • Tra i principi fondamentali figurano la non doppia incriminazione, la presunzione di innocenza e la proporzionalità della pena.
  • I principi generali sono stati considerati dalla Corte internazionale di giustizia in una controversia tra Albania e Regno Unito nel 1949.
  • La Corte ritenne che l'Albania avrebbe dovuto informare sulle mine marittime in base ai principi di libertà di comunicazione e non danno.
  • L'Albania fu giudicata responsabile per non aver notificato il pericolo, nonostante l'assenza di uno stato di conflitto armato.

Principi generali riconosciuti dalle Nazioni civili

L’art. 10 del nostro ordinamento dispone che il diritto interno (domestico) debba essere sempre conforme ai principi generali.
Tra i principi generali riconosciuti figurano:
- l’impossibilità ad essere giudicati due volte per il medesimo reato;
- nessuno può essere giudice in relazione a questioni che lo riguardano;
- la pena deve essere sempre proporzionale alla gravità del reato commesso;
- principio della presunzione di innocenza (affine all’art. 27 Cost.): nessuno può essere ritenuto colpevole fino a prova contraria;
- retroattività del diritto penale (art. 2 C.p. nell’ordinamento italiano);
- Principio contra factum proprium (obbligo di coerenza).
I principi generali riconosciuti dalle Nazioni civili sono stati presi in considerazione per la prima volta dalla Cig. Nell’ambito della sentenza relativa alla controversia tra Albania e Regno Unito del 1949. La questione, una delle prime rimesse al giudizio della C.i.g., riguardava lo scontro tra due navi, in seguito al quale più di quaranta persone erano decedute e altrettante erano rimaste ferite. Il Regno Unito, nella convinzione che la responsabilità fosse dell’Albania, deferì la questione alla Corte internazionale di giustizia, la quale ritenne che l’Albania avrebbe certamente dovuto notificare alle navi del Regno Unito la presenza del campo minato a causa del quale era avvenuto l’incidente. Tale obbligo, però, sussisteva esclusivamente in caso di conflitti armati: la Corte ritenne tuttavia che, pur non sussistendo alcuno stato di belligeranza, l’Albania avrebbe comunque dovuto rendere nota la presenza del campo minato in conformità al principio di libertà delle comunicazioni marittime e del principio secondo cui nessuno stato può servirsi del proprio territorio al fine di arrecare danno ad altri stati (principio di non apportare danni). Sulla base di tale considerazione, tramite la suddetta sentenza del 1949, la C.i.g. ritenne responsabile l’Albania.

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