Fabrizio Del Dongo
Genius
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Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana vieta la discriminazione fiscale basata sulla natura ecclesiastica di un ente o sul suo scopo di religione o culto.
  • Gli enti ecclesiastici godono di un regime fiscale agevolato, equiparando scopi di culto a quelli di beneficenza e istruzione, con riduzioni e esenzioni specifiche.
  • L'IVA non si applica agli enti ecclesiastici per attività non commerciali, ma è dovuta per la vendita di beni nuovi, inclusi pubblicazioni religiose.
  • Gli enti ecclesiastici possono beneficiare del regime ONLUS per attività non religiose, a condizione di mantenere scritture contabili separate.
  • Esenzioni parziali e totali si applicano a IMU, TASI e imposta di bollo, con condizioni specifiche legate all'uso degli immobili e alle finalità delle transazioni.

Riferimenti normativi:

art.20 Costituzione repubblicana:

Divieto di discriminazione

La natura ecclesiastica di un ente o il perseguimento di un fine di religione o di culto non possono essere causa di un regime fiscale più gravoso

Art. 7 Accordo 1984:

Principio di parificazione tributaria delle finalità di religione e di culto a quelle di beneficenza o di istruzione

Agli effetti tributari il fine di culto e di religione è equiparato a quello di beneficenza e di istruzione

• Principio di soggezione al regime tributario ordinario delle attività diverse di quelle di religione o di culto

Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto per le stesse

Indice

  1. Regime fiscale degli enti ecclesiastici
  2. Regime ONLUS e IMU

Regime fiscale degli enti ecclesiastici

1. I.V.A.. L’ente ecclesiastico riconosciuto non è ricompreso tra i soggetti passivi dell’IVA (= Imposta sul valore aggiunto), in quanto non ha come oggetto principale l’esercizio abituale di un’attività commerciale. Invece, è dovuta quando si tratta di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, comprese le pubblicazioni religiosenon cedute in prevalenza ai propri associati.

2. IRES (= Imposta sul reddito delle società): riduzione del 50% in applicazione dell’equiparazione dei fini di culto e di religione a quelli di beneficenza o istruzione

3. Imposte sulle successioni e donazioni: esenzione

4. Imposta comunale sulle affissioni: esenzione totale per gli avvisi religiosi apposti alle pareti e sulle porte degli edifici religiosi. Riduzione del 50% per le pubblicità di attività religiose patrocinate dagli EE.LL.

Regime ONLUS e IMU

5. Regime ONLUS: per usufruire di questa agevolazione, gli Enti ecclesiastici devono tenere scritture contabili separate come previsto per le attività non religiose. Le attività non religiose che rientrano in tale regime sono: assistenza sanitaria, formazione, beneficenza, istruzione, promozione alla cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ecc. e devono essere indicate nell’atto costitutivo.(cd. ONLUS parziali)

6. IMU (= Imposta municipale unica). Esenzione parziale per gli edifici e pertinenze, purché destinati ad attività di religione o di culto. Per gli immobili con utilizzazione mista l’esenzione si applica alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolgono attività di natura non commerciale.

7. TASI (= Tassa sui servizi indivisibili). Viene calcolata sulla stessa base imponibile dell’IMU

8. Imposta di bollo: esenzione

Riguarda le quote associative ad associazioni religiose o assistenziali e sulle quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che dall’atto risulti tale scopo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il regime fiscale per gli enti ecclesiastici riconosciuti in relazione all'IVA?
  2. Gli enti ecclesiastici riconosciuti non sono soggetti passivi dell'IVA, poiché non esercitano abitualmente attività commerciali. Tuttavia, l'IVA è dovuta per la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, comprese le pubblicazioni religiose non cedute prevalentemente ai propri associati.

  3. Quali sono le esenzioni fiscali previste per gli enti ecclesiastici in materia di imposte sulle successioni e donazioni?
  4. Gli enti ecclesiastici godono di un'esenzione totale dalle imposte sulle successioni e donazioni.

  5. Come si applica l'esenzione IMU per gli edifici degli enti ecclesiastici?
  6. L'esenzione parziale dall'IMU si applica agli edifici e pertinenze destinati ad attività di religione o di culto. Per gli immobili con utilizzo misto, l'esenzione si applica alla parte dell'unità immobiliare in cui si svolgono attività di natura non commerciale.

Domande e risposte

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