Concetti Chiave
- Il decorso del tempo può influire sui diritti soggettivi, causando l'acquisto o l'estinzione di diritti attraverso istituti come usucapione, prescrizione estintiva e decadenza.
- La prescrizione estintiva comporta la perdita di un diritto per l'inerzia del titolare nel tempo stabilito dalla legge, con termini che variano a seconda del diritto.
- La decadenza implica un termine perentorio entro cui esercitare un diritto, senza possibilità di interruzione o sospensione, a differenza della prescrizione.
- La forma di un contratto può essere essenziale (ad substantiam) o probatoria (ad probationem), influenzando la validità o la prova del contratto stesso.
- I tipi di pubblicità giuridica, come pubblicità-notizia, dichiarativa e costitutiva, determinano la conoscibilità e l'efficacia degli atti rispetto ai terzi.
Il decorso di un determinato periodo di tempo può produrre effetti giuridici, in particolare può dar luogo all’acquisto e all’estinzione di un diritto soggettivo. Ne sono esempi l’usucapione e la prescrizione estintiva e la decadenza.
La prescrizione estintiva produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare che non lo esercita [art 2934] o non lo usa [art. 954] per il tempo determinato dalla legge.
Le norme riguardanti la prescrizione sono inderogabili dalle parti, infatti non vi possono né rinunziare preventivamente [art. 2937] né prolungare o abbreviare i termini [art. 2936].
Oggetto di prescrizione sono tutti i diritti tranne la proprietà ed i diritti indisponibili come le facoltà o le potestà.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato ovvero dal giorno in la condizione si sia verificata o il termine è scaduto se il negozio è sottoposto a condizione o termine.
La prescrizione non opera allorché sopraggiunga una causa che giustifichi l’inerzia stessa. La sospensione della prescrizione è determinata da particolari rapporti giuridici tra le parti o dalla condizione di incapacità del titolare del diritto di esercitarlo (militari in tempo di guerra, minore fino al raggiungimento della maggiore età); i semplici impedimenti di fatto non causano prescrizione. La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa dell’inerzia, senza togliere valore al periodo antecedente l’impedimento stesso, il tempo anteriore al verificarsi della causa che la determina non perde la sua efficacia ma si somma con il periodo successivo alla cessazione dell’operatività dell’evento sospensivo. L’interruzione della prescrizione si verifica quando il titolare del diritto lo esercita o quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto. L’interruzione facendo venir meno l’inerzia toglie valore al tempo anteriormente trascorso [art. 2945].
Per ciò che concerne la durata della prescrizione: la prescrizione ordinaria ha la durata di dieci anni, ha durata di venti anni la prescrizione per l’usucapione e per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui. In taluni casi, espressamente elencati [art. 2947 e ss codice civile], sono previste prescrizioni brevi; in particolare riguardo al risarcimento per danno conseguente ad atto illecito (5 anni ridotti a 2 nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Si prescrivono in 5 anni anche i diritti a prestazioni periodiche, i corrispettivi degli affitti e delle locazioni, gli interessi; ancora più breve, annuale, la prescrizione dei diritti derivanti da taluni rapporti commerciali (mediazione).
Prescrizione presuntiva si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che cmq si sia estinto per effetto di qualche altra causa. Trascorso un breve periodo, la legge presume che il debitore si sia liberato dell’obbligazione (non solo pagando ma anche per rinuncia del credito), il debitore è inoltre esonerato dall’onere di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta estinzione. Nel momento in cui opera la prescrizione presuntiva l’onere di provare la pendenza del credito spetta al creditore. Se questi non ha prove deve ottenere una confessione o richiedere un giuramento decisorio.
Alla base della decadenza sta esclusivamente la fissazione di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l’esercizio del diritto è precluso, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano determinato l’inutile decorso del termine. La decadenza può essere impedita solo mediante l’esercizio del diritto nel tempo previsto. La decadenza non è soggetta ad interruzione e sospensione. Si ha la decadenza convenzionale se la decadenza è pattuita nell’interesse di uno dei soggetti del rapporto. La decadenza legale invece costituisce una deroga, secondo il quale l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti e il titolare può esercitarli quando desidera. Se è stabilita nell’interesse generale, le parti non possono modificare il regine o rinunciare alla decadenza. Altrimenti solo se si tratti di diritti disponibili, può essere stabilita anche dalle parti.
Forma, prova e pubblicità
Strettamente collegata all’accordo e quindi intesa come modalità di espressione della volontà delle parti è la forma. Nell’ambito del contratto, la forma ha una triplice valenza: è un elemento essenziale, è un mezzo di prova dell’esistenza del contratto e di conoscibilità nei confronti dei terzi.
Ai sensi dell’art 1325 si desume che la forma non è sempre necessaria e per questo le parti in questo contesto sono libere. Si parla di libertà della forma.
La forma è di due tipi:
- richiesta ad substantiam quando costituisce un elemento essenziale del negozio cosicché ove il requisito non sia osservato l’atto è irrimediabilmente nullo;
- richiesta ad probationem in cui l’atto compiuto senza l’osservanza della forma stabilita dalla legge non è nullo, esso costituisce un modo per provare l’esistenza del contratto. (contratti di assicurazione: richiesta la forma scritta ma solo per la prova).
Nel momento in cui non sia richiesta né 1 né l’altra forma, le parti sono libere e possono decidere di provare anche altri mezzi.
Le forme previste dalla legge dette anche forme solenni sono 2:
- scrittura privata, atto elaborato dalle parti con qualsiasi mezzo di scrittura e con la sottoscrizione delle parti stesse volta ad accertare la solennità del contratto. A volte deve essere autenticata da un pubblico ufficiale il quale attesta l’apposizione delle firme.
- Atto pubblico, consiste nel ricevimento da parte del pubblico ufficiale delle volontà delle parti e le trasfonde in un unico atto detto pubblico.
Differenzeàscrittura privata può essere contestata con qualunque metodo di prova tranne quando è autenticata non si può mettere in discussione la firma ma il contenuto si. Si chiama così perkè è elaborata e sottoscritta dai contraenti.
Atto pubblico: non se ne può contestare l’esistenza e il contenuto salvo che non lo s’impugni con la querela di falso assumendo e dichiarando che è stata pubblicata una volontà diversa.
L’atto pubblico è inoltre caratterizzato da una maggiore certezza perkè esso è soggetto ad obblighi di conservazione da parte del pubblico ufficiale. Egli infatti ha due obblighi: recepire le volontà e conservare l’originale per evitare manomissioni.
La forma quindi serve per la certezza dei rapporti giuridici e anche per la conoscibilità nei confronti dei terzi. In questo modo si inserisce il concetto di pubblicità.
Si distinguono 3 tipi di pubblicità:
- La pubblicità-notizia. Assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un atto cui il legislatore ritiene opportuno sia data notorietà. L’omissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria o penale, ma è irrilevante per la validità ed efficacia del contratto, che cmq rimane operante tra le parti e anche opponibile ai terzi indipendentemente dalla mancata pubblicità. es. atti di stato civile e matrimonio
- La pubblicità dichiarativa. Serve a rendere opponibile ai terzi il negozio. L’omissione non determina l’invalidità dell’atto che produce ugualmente i suoi effetti tra le parti. È rispetto ai terzi che gioca la mancanza di questo tipo di pubblicità, in quanto l’atto non reso pubblico non è opponibile ai terzi. es. oggetto del contrattoàbeni immobili e mobili registrati. per diritti reali serve per risolvere il conflitto tra più aventi causa dal medesimo dante causa. Primo che ha effettuato la trascrizione
- La pubblicità costitutiva. La pubblicità è elemento costitutivo della fattispecie, è requisito per la perfezione del negozio: senza pubblicità il negozio non solo non si può opporre ai terzi, ma non produce effetti nemmeno tra le parti. Es: società commerciale. Diritti reali di garanzia (ipoteca)
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra prescrizione estintiva e decadenza?
- Come si calcola il termine di prescrizione?
- Quali sono le forme previste dalla legge per i contratti?
- Cosa si intende per pubblicità dichiarativa?
- Qual è la durata della prescrizione ordinaria e quali sono le eccezioni?
La prescrizione estintiva comporta l'estinzione di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia del titolare, mentre la decadenza si basa su un termine perentorio entro il quale un diritto deve essere esercitato, senza possibilità di interruzione o sospensione.
Nel calcolo del termine di prescrizione, non si considera il giorno iniziale ma solo quello finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le forme previste sono la scrittura privata e l'atto pubblico. La scrittura privata è elaborata e sottoscritta dalle parti, mentre l'atto pubblico è redatto da un pubblico ufficiale e offre maggiore certezza.
La pubblicità dichiarativa rende opponibile ai terzi un negozio giuridico. L'omissione di tale pubblicità non invalida l'atto tra le parti, ma lo rende inopponibile ai terzi.
La prescrizione ordinaria dura dieci anni, ma ci sono eccezioni come la prescrizione per l'usucapione che dura venti anni, e prescrizioni brevi per danni da circolazione di veicoli o diritti a prestazioni periodiche.