Concetti Chiave
- Gli atti giuridici sono azioni destinate a produrre effetti legali e richiedono la capacità legale di agire, non solo la capacità naturale di intendere e volere.
- L'effetto giuridico di un atto non si basa solo sulla volontarietà del comportamento umano, ma anche sull'intenzione di produrre effetti legali.
- I contratti sono un esempio di atti giuridici, formati dall'accordo tra due o più parti con l'intenzione di creare, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali.
- L'articolo 1321 del codice civile definisce il contratto come un atto giuridico che trasferisce la proprietà solo se le parti intendono produrre tale effetto.
- La distinzione tra atti giuridici e fatti umani risiede nella volontà di produrre specifici effetti legali, non solo nell'azione volontaria.
Definizione di atti giuridici
Una sottocategoria dei fatti giuridici è quella degli atti giuridici: li si può definire come gli atti destinati a produrre effetti giuridici. Il codice civile li menziona, con norma generale, all'articolo 2: perché essi possano produrre effetti non basta, come per i fatti giuridici, la capacità naturale di intendere e di volere; occorre la legale capacità di agire.
Ruolo della volontà negli atti
Si distinguono, entro la vasta categoria dei fatti umani, per lo specifico ruolo che in essi svolge la volontà dell'uomo: l'effetto giuridico, costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici, non si ricollega alla sola volontarietà del comportamento umano, ma all'ulteriore estremo della cosiddetta volontà degli effetti. Non basta, come per il fatto umano in genere, che il soggetto abbia voluto il fatto: qui occorre, perché l'effetto giuridico si produca, che il soggetto abbia altresì voluto l'effetto.
Esempio del contratto
È il caso del contratto, che è atto giuridico risultante dall'accordo di due (contratto bilaterale) o più parti (contratto plurilaterale), diretto a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (articolo 1321): se A vende una cosa a B, si produce quale effetto giuridico il trasferimento della proprietà della cosa dal primo al secondo; e questo effetto si produce solo in quanto la loro volontà sia diretta a produrlo.