Concetti Chiave

  • La sovranità statale implica un potere assoluto nei confronti dei cittadini, privo di un'autorità superiore.
  • Lo Stato detiene il monopolio della forza, essendo l'unico ente autorizzato a imporre leggi tramite la forza.
  • Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, responsabile dell'emanazione delle leggi.
  • Il potere esecutivo, eseguito dal Governo, consiste nell'applicazione delle leggi.
  • Il potere giudiziario è riservato ai giudici, che puniscono le violazioni delle leggi.

Il concetto di sovranità

Lo Stato esercita un potere assoluto nei confronti dei cittadini, obbligandoli, mediante la minaccia di sensazioni, a rispettarne le norme. Questo potere statale prende il nome di sovranità. Il concetto di sovranità significa che non esiste alcun potere superiore a quello dello Stato: lo Stato, infatti, è originario nel senso che non deriva la sua validità da un altro ordinamento giuridico superiore e indipendente rispetto agli altri enti.

Monopolio della forza

In base al principio di sovranità, lo Stato di trova a essere titolare del monopolio della forza, vale a dire che esso è l'unico ente che può servirsi della forza per imporre ai cittadini le proprie leggi. A partire dalle monarchie costituzionale del XIX secolo la sovranità si esprime nel potere legislativo, che spetta al Parlamento, in quello esecutivo, affidato al Governo, e in quello giudiziario, riservato ai giudici: in pratica lo Stato, attraverso determinati organi, emana le leggi, le applica e interviene con sanzioni a carico di chi non le rispetta.

- il potere legislativo consiste nell'emanazione delle leggi e questo potere viene esercitato dal Parlamento;

- Il potere esecutivo è esercitato dal Governo e consiste nell'eseguire le leggi;

- Il potere giudiziario, ovvero il punire chi non osserva le leggi, è esercitato dai magistrati o giudici.

Limiti della sovranità statale

Il principio di sovranità statale non è però illimitato, in quanto lo Stato stesso si impegna a rispettare determinati limiti, alcuni di carattere interno, rappresentati dalla Costituzione e dalle leggi, altri di carattere esterno che si sostanziano nelle norme del diritto internazionale cui lo Stato, volontariamente, si subordina.

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