Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le regioni italiane sono responsabili dell'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, secondo la legge di revisione costituzionale 3 del 2001.
  • In caso di inadempienza regionale, l'attuazione degli obblighi internazionali può essere trasferita agli organi centrali dello Stato.
  • L'art. 120 Cost. specifica le condizioni per l'intervento centrale, tra cui il mancato rispetto di norme internazionali e il pericolo per la sicurezza pubblica.
  • La procedura di esecuzione del potere sostitutivo rispetta i principi di sussidiarietà e leale collaborazione, con interventi solo nei casi previsti.
  • In caso di necessità, il Consiglio dei ministri può adottare provvedimenti urgenti, che devono essere proporzionati e comunicati alle autorità competenti.

Potere sostitutivo in caso di inadempienza regionale

In conformità a quanto disposto ex art. 117 Cost., la legge di revisione costituzionale 3 del 2001 deferisce alle regioni il compito di dare attuazione agli accordi internazionali e agli atti dell’Unione europea, nel rispetto della legge dello Stato. La disposizione citata codifica il principio dell’autonomia regionale relativamente all’attuazione degli obblighi internazionali, ovviamente con riferimento alle competenze residuali o trasversali proprie delle regioni, con eccezione per Trento e Bolzano che, previa comunicazione al Ministero degli affari esteri e al dipartimento ministeriale degli affari regionali, possono provvedere direttamente all’attuazione degli accordi internazionali ratificati (tramite forma solenne o semplificata).
In conformità al principio della configurazione unitaria dello Stato, in caso di inadempienza da parte delle regioni, l’attuazione degli obblighi internazionali a loro affidata sarà deferita agli organi centrali dello Stato.
L’art.

120 Cost. limita questa possibilità a ipotesi ben definite: il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o del diritto comunitario; il sussistere di un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; la violazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
La legge 3 del 2001 tutela la procedura di esecuzione del potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Essa ne consente l’esercizio nei soli casi previsti dall’art. 120 e prevede che, al loro verificarsi, segua innanzitutto l’assegnazione da parte del Presidente del consiglio di un congruo termine entro cui l’ente interessato è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari. Solo in caso di ulteriore inadempimento, il Consiglio dei ministri, sentito l’ente regionale, nomina un apposito commissario che eserciti il potere sostitutivo. In caso di necessità e d’urgenza, i provvedimenti necessari sono adottati direttamente dal Consiglio dei ministri e immediatamente comunicati alla conferenza Stato-regione o Stato-città.
In ogni caso, i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità conseguite.
La possibilità di adottare tale procedimento forzato consente di comprender il motivo per cui l’eventuale inadempimento di un obbligo internazionale determina il sorgere di responsabilità da fatto illecito in capo allo Stato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo delle regioni nell'attuazione degli accordi internazionali secondo la legge di revisione costituzionale 3 del 2001?
  2. Le regioni sono responsabili dell'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto della legge dello Stato, con eccezioni per Trento e Bolzano che possono provvedere direttamente.

  3. In quali casi lo Stato può esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienza regionale?
  4. Lo Stato può intervenire in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali, pericolo grave per la sicurezza pubblica, o violazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

  5. Qual è la procedura prevista dalla legge 3 del 2001 per l'esercizio del potere sostitutivo?
  6. La procedura prevede l'assegnazione di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti necessari da parte dell'ente regionale, e in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario da parte del Consiglio dei ministri.

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