Concetti Chiave
- Il tribunale di Valencia ha riconosciuto la volontarietà del lavoro dei ciclofattorini, ma ha sottolineato la natura subordinata del rapporto con il datore di lavoro.
- Il tribunale di Madrid ha applicato il contratto a chiamata per i ciclofattorini, rilevando un rapporto contrattuale subordinato attivato dalla piattaforma digitale.
- I ciclofattorini non possono essere considerati lavoratori autonomi poiché la loro attività dipende dalle piattaforme digitali.
- La cassazione francese ha identificato un vincolo di subordinazione nella modalità di svolgimento del lavoro dei riders, classificandolo come lavoro subordinato.
- La giurisprudenza straniera si differenzia da quella italiana, che ha emesso un decreto legislativo per consolidare la posizione dei ciclofattorini.
Posizione dei riders secondo la giurisprudenza straniera
Il tribunale di Valencia si è espresso in materia di job on call contestualmente al tribunale di Torino: i due enti, però, si sono appropriati all’argomento in modo estremamente diverso. In particolare, il tribunale di Valencia da un lato ha ammesso la volontarietà della prestazione lavorativa del ciclofattorino, dall’altro ha prestato grande attenzione alla natura di subordinarietà del rapporto che si instaura tra datore di lavoro e ciclofattorino.
Ancora, il tribunale di Madrid ha applicato lo schema del contratto a chiamata ai ciclofattorini.
L’attività dei ciclofattorini, per altro, non può rientrare nell’ambito dei contratti di lavoro autonomo: senza la piattaforma digitale cui il rider si affida, infatti, egli non potrebbe svolgere la propria prestazione.
Infine, l’orientamento giurisprudenziale francese ha ravvisato il vincolo di subordinazione nelle modalità di erogazione della prestazione. La cassazione francese ha basato il proprio ragionamento sulla natura effettiva dell’incarico affidato ai riders. A prescindere dalle modalità di assegnazione dello stesso, infatti, secondo la cassazione francese le sue modalità di svolgimento rientrano nel novero della disciplina proprio dell’attività lavorativa subordinata.
Il legislatore italiano ha avanzato una soluzione finalizzata a consolidare la posizione dei ciclofattorini. Per farlo, egli si è espresso tramite il decreto legislativo 201/2019 convertito in legge la settimana scorsa.
In sintesi, dunque la posizione dei tribunali stranieri in merito alla tutela posta a carico dei riders è diversa da quella consolidata dalla giurisprudenza italiana.