Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il tribunale del lavoro di Madrid stabilisce che il rapporto tra i riders e le piattaforme è contrattuale, permanente e continuativo, anche se attivato solo al momento dell'accettazione della prestazione.
  • Due manifestazioni di volontà caratterizzano il rapporto: l'iscrizione alla piattaforma e l'accettazione dell'incarico, creando un vincolo lavorativo permanente.
  • Il rapporto di lavoro è subordinato poiché i riders dipendono dalle piattaforme digitali per eseguire le loro prestazioni.
  • In Spagna, la collaborazione coordinata e continuativa esiste, ma non la collaborazione eterorganizzata, pertanto il lavoro dei riders è inquadrato come subordinato.
  • L'interesse per l'inquadramento giuridico dei riders si estende oltre la Spagna, coinvolgendo diversi stati europei, compresa la Francia, che ha espresso pareri in merito.

Inquadramento giuridico dei riders secondo il tribunale di Madrid

Il tribunale del lavoro di Madrid ha elaborato una ricostruzione interpretativa molto ingegnosa in merito all’inquadramento giuridico dei riders.
Il tribunale del lavoro di Madrid afferma che, nel rapporto tra il rider (repartidor) e la piattaforma, si instaura una relazione contrattuale permanente e continuativa, anche se sostanzialmente ibernata e congelata. Esso, infatti, si concretizza solo nel momento in cui al lavoratore viene assegnata la microprestazione e questi la accetta.

Si configurano dunque due distinte manifestazioni di volontà: la prima attiene al momento in cui il repartidor si iscrive alla piattaforma, dando la sua disponibilità all’esecuzione della prestazione lavorativa: ciò crea la relazione contrattuale.
La seconda manifestazione di volontà attiene al momento dell’accettazione dell’incarico e alla sua realizzazione da parte del ciclofattorino. Non è escluso un vincolo lavorativo permanente e ciò non permette di considerare il rider un lavoratore autonomo occasionale: la successione di tante piccole microprestazioni nel tempo, intervallate da periodi di inattività, è la conseguenza logica dell’atomizzazione del tempo di lavoro; tute le microprestazioni, dunque, sono collegate insieme dal vincolo permanente, di base e ibernato.

Il rapporto di lavoro si configura quindi come subordinato: il ripartidor, infatti, non potrebbe eseguire la prestazione senza appoggiarsi alla piattaforma digitale. Peraltro va detto che in Spagna esiste la collaborazione coordinata e continuativa; non esiste però la figura della collaborazione eterorganizzato, motivo per cui tale prestazione di lavoro non può essere inquadrata in nessun altra categoria sennonché in quella della subordinazione.
Di recente, inoltre, anche la Corte di Cassazione francese si è espressa in materia di inquadramento giuridico dei ciclofattorini.
Da ciò si evince l’interesse che la fattispecie ha suscitato non solo in Italia e Spagna, bensì nella maggior parte degli stati europei, soprattutto in quelli facenti parte dell’Eurozona.

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