Concetti Chiave
- L'unione omosessuale è riconosciuta come formazione sociale, garantendo il diritto di vivere come coppia con riconoscimento giuridico.
- La legge 76/2016 istituisce l'unione civile per coppie dello stesso sesso, distinta dal matrimonio ma con diritti simili.
- Le unioni civili permettono la scelta del cognome familiare, ma non prevedono l'adozione di figli omogenitoriali.
- La giurisprudenza ammette l'adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali, valutando l'interesse del minore.
- L'identità di genere è tutelata dalla legge, consentendo la rettifica del sesso anagrafico senza interventi chirurgici.
Posizione della giurisprudenza sulle unioni omosessuali
L’unione omosessuale viene fatta rientrare nel concetto di formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost.: da intendersi come «stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
Il legislatore, con la l. 20 maggio 2016, n. 76, ha quindi istituito l’«unione civile fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale». Non si tratta di un’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, ma di un particolare negozio giuridico che peraltro recepisce buona parte dei diritti e degli obblighi già previsti nell’ambito dell’unione matrimoniale (ad es. il diritto al mantenimento e agli alimenti, il diritto alla pensione di reversibilità, il ricongiungimento familiare e l’acquisto della cittadinanza se una delle due persone unite civilmente è straniera, il congedo matrimoniale ecc.).
A differenza delle persone che si sposano, è prevista la possibilità che le parti scelgano liberamente il cognome della famiglia. La l. 76/2016 non riconosce invece la possibilità di adottare figli nell’ambito della famiglia omogenitoriale. La giurisprudenza dei tribunali di merito, confermata anche dalla Corte di cassazione (v. cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962), sulla base di una interpretazione «evolutiva» della vigente legge in materia di adozione (v. art. 44 l. 184/1983), ha tuttavia già ammesso in taluni casi l’adozione del figlio del partner (stepchild adoption) anche nelle coppie omosessuali, qualora in questo modo si realizzi il preminente interesse del minore.
Diversa dal libero orientamento sessuale è l’identità di genere, intesa come diritto a scegliere il genere sessuale di appartenenza. Questa situazione soggettiva è riconosciuta dalla l. 164/1982 che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso risultante dai registri anagrafici, per effetto di una sentenza del tribunale.
La Corte costituzionale (sentt. 221/2015 e 180/2017) ha precisato che la rettifica del sesso anagrafico può prescindere da un previo trattamento chirurgico.
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione della giurisprudenza italiana sulle unioni omosessuali?
- Quali diritti e obblighi sono previsti per le unioni civili tra persone dello stesso sesso?
- Come viene trattata l'identità di genere dalla legislazione italiana?
La giurisprudenza italiana considera l'unione omosessuale come una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., riconoscendo il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia con diritti e doveri giuridici, come stabilito dalla l. 76/2016.
Le unioni civili tra persone dello stesso sesso includono diritti e obblighi simili a quelli del matrimonio, come il diritto al mantenimento, alla pensione di reversibilità, al ricongiungimento familiare e all'acquisto della cittadinanza, ma non prevedono la possibilità di adozione di figli.
L'identità di genere è riconosciuta come il diritto di scegliere il genere sessuale di appartenenza, regolata dalla l. 164/1982, che permette la rettificazione del sesso anagrafico senza necessità di un trattamento chirurgico, come confermato dalla Corte costituzionale.